Computo dei termini giuridici: se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo

Venerdì 01 Dicembre 2017 16:19
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La posticipazione ipso iure per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale, applicabile pertanto anche in tema di prescrizione, obbligazioni e nel calcolo di  tutti i termini, perentori ed ordinatori, previsti dal codice di rito.

 

 

 

Per comprendere e valutare  con esattezza il computo dei termini che abbiano una valenza giuridica, è necessario fare riferimento all'art. 2963  del Codice Civile, che stabilisce che "non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell´ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo".

E' di  tutta evidenza come la proroga della scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenti un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione.

Anche l´art. 1187 c.c., in tema di obbligazioni,  sancisce, al secondo comma, che "la disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi". La posticipazione ipso iure è rilevabile anche dall' art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., secondo cui "i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

 

Art. 155 Codice Procedura Civile  (Computo dei termini)

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. (1)

 

(1) Commi aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006