Pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che disciplina l’accesso al trattamento di pensione cosiddetta “Quota 100”, alla pensione anticipata e cosiddetta “Opzione donna”

Giovedì 14 Febbraio 2019 17:13
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Emanate due circolari dall'INPS, datate 29 gennaio 2019, riguardanti le istruzioni per la concreta applicazione della pensione "Quota 100"

 

 

 

Con la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 10 e la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla pensione “Quota 100”, alla pensione “Opzione donna”, alla pensione in favore dei lavoratori precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395 illustra le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione, tramite il servizio online Domanda di pensione anzianità/anticipata quota 100 accessibile con il PIN.

La domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

 

Quota 100, pubblicate le circolari applicative

Alla «pensione quota 100» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Alla pensione anticipata «opzione donna» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge i fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021