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Dispone
l'art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti
di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell'Allegato
C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione
elementare) che ogni aula abbia l'immagine del crocifisso.
Con parere n. 63/1988 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato,
Sez. II, dopo aver premesso la necessita sotto il profilo
interpretativo di tenere distinta la normativa riguardante
l'affissione dell'immagine del crocefisso nella scuola da
quella relativa all'insegnamento della religione cattolica,
si e' occupato di stabilire se le disposizioni citate, le
quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocefisso
nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere
implicitamente abrogate, perche' in contrasto con il nuovo
assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con
protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana
e la Sante Sede, con il quale sono state apportate modificazioni
al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
Il
Consiglio di Stato ha affermato che le norme contenute nei
citati arti. 118 R.D. n.965/24 e R.D. 1297/28 sono tuttora
vigenti e non possono essere considerate abrogate implicitamente
dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della
religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo
addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede di modifica al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
Ha
argomentato il Consiglio di Stato, infatti, premesso che "il
Crocefisso o, piu' esattamente, la Croce, a parte il significato
per i credenti, rappresenta il simbolo della civilta' e della
Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale,
indipendentemente da specifica confessione religiosa",
"le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti,
ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto
con questi ultimi.
Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente
all'esposizione del Crocefisso nelle scuole o, piu' in generale
negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri
luoghi nei quali il Crocefisso o la Croce si trovano ad essere
esposti.
Conseguentemente,
le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con
l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo
1985 n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la
materia de qua cosi' come nel concordato originario, non possono
influenzare, ne' condizionare la vigenza delle norme regolamentari
di cui trattasi.
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