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AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA – PARERE DEL 16 LUGLIO 2002
Dispone l'art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell'Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l'immagine del crocifisso.
Con parere n. 63/1988 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato, Sez. II, dopo aver premesso la necessita sotto il profilo interpretativo di tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del crocefisso nella scuola da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, si e' occupato di stabilire se le disposizioni citate, le quali consentono l'esposizione dell'immagine del Crocefisso nelle scuole, siano tuttora vigenti oppure siano da ritenere implicitamente abrogate, perche' in contrasto con il nuovo assetto normativo in materia, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Sante Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
Il Consiglio di Stato ha affermato che le norme contenute nei citati arti. 118 R.D. n.965/24 e R.D. 1297/28 sono tuttora vigenti e non possono essere considerate abrogate implicitamente dalla regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica, derivante dall'Accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di modifica al Concordato Lateranense dell'11.2.1929.
Ha argomentato il Consiglio di Stato, infatti, premesso che "il Crocefisso o, piu' esattamente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civilta' e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa", "le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti, ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi.
Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocefisso nelle scuole o, piu' in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocefisso o la Croce si trovano ad essere esposti.
Conseguentemente, le modificazioni apportate al Concordato Lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua cosi' come nel concordato originario, non possono influenzare, ne' condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi.
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