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"Non
si e' quindi, tuttora, verificata nei confronti delle medesime,
alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale. In particolare, non appare ravvisabile
un rapporto di incompatibilita' con norme sopravvenute ne'
puo configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia,
gia' regolata dalle norme anteriori.
"Occorre, poi, anche considerare che la Costituzione
Repubblicana, pur assicurando pari liberta' a tutte le confessioni
religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei
pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocefisso,
per i principi che evoca e dei quali si e' gia detto, fa parte
del patrimonio storico.
"Ne
pare, d'altra parte, che la presenza dell'immagine del Crocefisso
nelle aule scolastiche possa costituire motivo di costrizione
della liberta' individuale a manifestare le proprie convinzioni
in materia religiosa.
"Conclusivamente,
quindi, poiche le disposizioni di cui all'art. 118 del R.D.
30 aprile 1924, n. 965 e quelle di cui all'allegato C del
R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti l'esposizione del
Crocefisso nelle scuole, non attengono all'insegnamento nella
religione cattolica, ne' costituiscono attuazione degli impegni
assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi
che esse siano tuttora legittimamente operanti".
Tale
orientamento interpretativo e coerente, del resto, con l'interpretazione
data dalla Corte Costituzionale degli arti. 2, 3, 7 e 19 Cost.:
dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza
nn. 203 del 1989; 13 del 1991; 290 del 1992) emerge, in particolare,
che gli arti. 3 e 19 Cost, tutelano i valori di liberta' religiosa
nella duplice specificazione di divieto a) che i cittadini
siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo
religioso limiti la liberta' negativa di non professare alcuna
religione. Tali valori concorrono con altri (artt. 2, 7, 8
e 20 Cost.) a struttura il principio di laicita' dello Stato,
che non implica indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni,
ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta'
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale
(casi testualmente, sent. n. 203).
La
Corte di Cassazione (Sez. 111, 13.10.1998) ha affermato in
particolare, che non contrasta con il principio di libert'a
religiosa, formativa della Costituzione, la presenza del Crocefisso
nelle aree scolastiche: "Il principio della liberta'
religiosa, infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa
soltanto che a nessuno puo' essere imposta per legge una prestazione
di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti
in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la
tutela della liberta' di coscienza soltanto quanto la prestazione,
richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un
contenuto contrastante, con l'espressione di detta liberta':
condizione, questa, non ravvisablte nella fattispecie",
nella quale si discuteva della lesivita' del principio di
liberta' religiosa proprio ad opera dell'esposizione del crocefisso
nell'aula scolastica adibita a seggio elettorale.
Conclusivamente,
dunque:
1) le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocefisso
nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore;
2) l'affissione del Crocefisso va ritenuta non lesiva del
principio di liberta' religiosa. |