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Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole:
"e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle
seguenti: "e` punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a 2.500 euro".
Art. 2.
All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille
euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai
veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della
revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 6 e` sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso
di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
di fermarsi, e` punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
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