Le Amministrazioni pubbliche potranno dotarsi, anche in
forma associata, di un ufficio stampa nel senso piu' professionale
del termine, la cui attivita' risultera' finalizzata in
via prioritaria a fornire dati ai mezzi di informazione
di massa; questo dice la legge 150 del 7giugno 2000, pubblicata
nella gazzetta ufficiale n.136 del 13 giugno 2000.
Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto
all’albo nazionale dei giornalisti e sara' diretto da un
coordinatore, con qualifica di capo ufficio stampa, il quale
sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice
della Amministrazione, cura i collegamenti con gli organi
di informazione, assicurando in tale funzione, il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita'.
Al coordinatore, come anche ai componenti dell’ufficio stampa,
e' vietato, in costanza di incarico in seno alla Amministrazione,
svolgere attivita' professionali nei settori radiotelevisivo,
nel giornalismo, nella stampa e nelle relazioni pubbliche.
I profili professionali del personale degli uffici stampa
e la regolamentazione degli stessi e' demandata ad una contrattazione
collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione,
con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della
categoria dei giornalisti.
L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica puo' inoltre
essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno alla amministrazione,
con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti
di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione.
E’ importante segnalare come, nell’ambito di tale iniziativa
legislativa, che costituisce peraltro principio fondamentale
per le regioni a statuto ordinario e che si applica anche
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome,
viene prevista una specifica attivita' di formazione per
il personale da adibire alle funzioni di informazione e
di comunicazione, mediante corsi presso la S.S.P.A. secondo
le disposizioni del D.Lgs. 287 del 1999, dal Formez e dalle
Universita'.