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LA RISARCIBILITA' DEGLI INTERESSI LEGITTIMI LESI
(sentenza Corte di Cassazione n.500 del 22 luglio 1999)

Uno straordinario evento giurisprudenziale, ottenuto peraltro anche grazie all’apporto prezioso della Corte Costituzionale, della dottrina e della legislazione riformista dell’ultimo biennio, segna in modo indelebile la realta' socio-giuridica italiana di fine secolo:ci riferiamo alla sentenza 500 del 22 luglio 1999 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Una decisione che, nel riconoscere la configurabilita' del risarcimento del danno riferibile ad interessi legittimi lesi, alleggerisce sensibilmente la dicotomia, sostanziale e processuale, tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, una distinzione tutta italiana, che ci manteneva distanti non solo dagli altri Paesi europei, ma anche dagli Stati uniti d’America, ove, da decenni, cittadini e Pubblica Amministrazione relazionano e si confrontano in posizione paritetica, come due privati, ivi compresa la fisiologica esposizione al rischio di risarcimento quale conseguenza di danni ingiusti.
Per comprendere la effettiva portata di questo cambio di rotta che riverbera effetti importanti al positivo per i cittadini, non possiamo prescindere preliminarmente dal richiamare le motivazioni che per anni hanno supportato una posizione definita granitica, e di tenore opposto, da parte della Suprema Corte.
Il primo motivo ruota intorno alla peculiare configurazione dell’interesse legittimo, caratterizzato lato sensu da una relazione tra' individuo e bene mediata dalla Pubblica Amministrazione, e concepito dal nostro ordinamento quale posizione giuridica di rango inferiore rispetto al diritto soggettivo, tanto da meritare tutela solo nel momento in cui l’interesse del privato ad ottenere un determinato bene della vita viene a collegarsi con il potere della P.A.

Dal punto di vista sostanziale invece, a dare forza alla posizione primigenia della giurisprudenza della Cassazione era la tradizionale interpretazione dell’art.2043 del codice civile, ancorata ad una individuazione del danno ingiusto riferibile rigorosamente alla lesione di un diritto soggettivo assoluto (contra ius) e prodotto senza giustificazione da parte dell'’ordinamento vigente (non iure).
Questo lo status quo ante, sul quale tuttavia si sono impressi chiari segnali anticipatori del cambiamento definitivo posto in essere dalle sezioni unite, presidente Zucconi Galli Fonseca, relatore Preden.
A livello giurisprudenziale, la erosione di quello che era considerato un monolite esegetico, e' avvenuta progressivamente, utilizzando principalmente una sorta di mascheramento pressocche' costante del diritto soggettivo con situazioni che, a stretto rigore, dello stesso, non avevano la medesima consistenza:

   
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