Uno
straordinario evento giurisprudenziale, ottenuto peraltro
anche grazie all’apporto prezioso della Corte Costituzionale,
della dottrina e della legislazione riformista dell’ultimo
biennio, segna in modo indelebile la realta' socio-giuridica
italiana di fine secolo:ci riferiamo alla sentenza 500 del
22 luglio 1999 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Una decisione che, nel riconoscere la configurabilita' del
risarcimento del danno riferibile ad interessi legittimi
lesi, alleggerisce sensibilmente la dicotomia, sostanziale
e processuale, tra diritti soggettivi ed interessi legittimi,
una distinzione tutta italiana, che ci manteneva distanti
non solo dagli altri Paesi europei, ma anche dagli Stati
uniti d’America, ove, da decenni, cittadini e Pubblica Amministrazione
relazionano e si confrontano in posizione paritetica, come
due privati, ivi compresa la fisiologica esposizione al
rischio di risarcimento quale conseguenza di danni ingiusti.
Per comprendere la effettiva portata di questo cambio di
rotta che riverbera effetti importanti al positivo per i
cittadini, non possiamo prescindere preliminarmente dal
richiamare le motivazioni che per anni hanno supportato
una posizione definita granitica, e di tenore opposto, da
parte della Suprema Corte.
Il primo motivo ruota intorno alla peculiare configurazione
dell’interesse legittimo, caratterizzato lato sensu da una
relazione tra' individuo e bene mediata dalla Pubblica Amministrazione,
e concepito dal nostro ordinamento quale posizione giuridica
di rango inferiore rispetto al diritto soggettivo, tanto
da meritare tutela solo nel momento in cui l’interesse del
privato ad ottenere un determinato bene della vita viene
a collegarsi con il potere della P.A.
Dal
punto di vista sostanziale invece, a dare forza alla posizione
primigenia della giurisprudenza della Cassazione era la
tradizionale interpretazione dell’art.2043 del codice civile,
ancorata ad una individuazione del danno ingiusto riferibile
rigorosamente alla lesione di un diritto soggettivo assoluto
(contra ius) e prodotto senza giustificazione da parte dell'’ordinamento
vigente (non iure).
Questo lo status quo ante, sul quale tuttavia si sono impressi
chiari segnali anticipatori del cambiamento definitivo posto
in essere dalle sezioni unite, presidente Zucconi Galli
Fonseca, relatore Preden. A
livello giurisprudenziale, la erosione di quello che era
considerato un monolite esegetico, e' avvenuta progressivamente,
utilizzando principalmente una sorta di mascheramento pressocche'
costante del diritto soggettivo con situazioni che, a stretto
rigore, dello stesso, non avevano la medesima consistenza: