Il
decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, attuativo della
Direttiva Europea 97/81, nel disciplinare il rapporto di
lavoro a tempo parziale, ha fissato alcuni principi fondamentali
in tema di lavoro supplementare, di lavoro straordinario
e di clausole elastiche (art.3).
Per lavoro supplementare s’intende quello corrispondente
alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro
part-time concordato tra le parti. Tali prestazioni possono
essere richieste dal datore di lavoro nella misura massima
del 10 per cento della durata di lavoro a tempo parziale
riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare
nell’arco di piu di una settimana.
Per il lavoro supplementare e' richiesto il consenso del
lavoratore che, in caso di rifiuto, non puo' essere assoggettato
a sanzioni disciplinari. Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale, in cui l’attivita' e' svolta
a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati
nel corso della settimana, del mese o dell’anno, e' possibile
svolgere prestazioni lavorative, in misura pari a quella
fissata dai Contratti collettivi Nazionali.