Ma
analizziamo piu da vicino il concetto di violenza sessuale,
il sexual harassment anglosassone, gia oggetto di specifica
disciplina negli Stati Uniti a far data dal 1964, con il
titolo VII del Civil Rights Act, e' da sempre considerato
come fenomeno inscindibilmente riconducibile ad una discriminazione
fra i sessi, tanto che la Corte Suprema americana nel 1986,
con una sentenza-cardine in materia, imponeva al datore
di lavoro l’obbligo di mantenere un ambiente di lavoro non
offensivo ed ostile e libero da intimidazioni discriminatorie,
come quelle a connotazione sessuale.
“L’aggettivo sessuale – e qui il contributo a far chiarezza
sulla delicata materia viene dalla sentenza 7772 della nostra
Corte di Cassazione – attiene al sesso dal punto di vista
anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua
valenza ai puri aspetti genitali del rapporto interpersonale,
giacche' devono includersi nella nozione di atti sessuali
tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera
determinazione della sessualita' del soggetto passivo”.
In altri termini ove c’e imposizione unilaterale e difetto
di consenso, scatta un meccanismo di violenza e di molestia
che diventa sessuale quando tale comportamento, non sollecitato,
non voluto, si colloca nella sfera degli interessi, ampiamente
considerati, di tipo sessuale.
Una Raccomandazione dell’Unione Europea del 27 novembre
1991 ha ulteriormente puntualizzato la materia, definendo
la molestia come ogni comportamento, basato sul sesso, che
offenda la dignita delle donne e degli uomini sul lavoro,
ribadendo la caratteristica essenziale dell’atto molesto
nella prerogativa della indesideratezza dello stesso da
parte del soggetto passivo, questa la vera linea di demarcazione
rispetto ad un comportamento, pienamente legittimo, quale
il corteggiamento, visto come esternazione della liberta'
affettiva e sessuale.
Frequente corollario degli episodi sgraditi e' il cosiddetto
ricatto sessuale, definito anche quid pro quo, che si verifica
allorche il molestatore condiziona o minaccia di condizionare
all’accoglimento della proposta di tipo sessuale, la concessione
di vantaggi in carriera o di opportunita' lavorative, arrivando
finanche a penalizzare la vittima non disponibile con il
licenziamento. Per
tutelarsi giuridicamente in siffatte eventualita', e' fondamentale
il poter dimostrare un nesso causale tra il rifiuto della
proposta sessuale e la perdita di un qualsiasi beneficio
lavorativo, avvalendosi ovviamente quanto piu' possibile
di testimonianze attendibili; contenuto dell’azione civile
di risarcimento non sara' solamente il danno emergente ed
il lucro cessante, ma anche il danno morale per la sofferenza
ed il disagio psico-fisico patiti dalla vittima, oltre che
il danno biologico, derivante dalla lesione al diritto al
godimento della vita in condizioni di integrita' psico-fisica.
Sul piano strettamente economico le richieste di natura
pecuniaria dovranno tener conto delle retribuzioni eventualmente
perdute o ridotte a causa della molestia, con gli interessi
e la rivalutazione monetaria, ma anche delle diminuizioni
patrimoniali conseguenti alla perdita di vantaggiose opportunita
lavorative.