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Ma analizziamo piu da vicino il concetto di violenza sessuale, il sexual harassment anglosassone, gia oggetto di specifica disciplina negli Stati Uniti a far data dal 1964, con il titolo VII del Civil Rights Act, e' da sempre considerato come fenomeno inscindibilmente riconducibile ad una discriminazione fra i sessi, tanto che la Corte Suprema americana nel 1986, con una sentenza-cardine in materia, imponeva al datore di lavoro l’obbligo di mantenere un ambiente di lavoro non offensivo ed ostile e libero da intimidazioni discriminatorie, come quelle a connotazione sessuale.
“L’aggettivo sessuale – e qui il contributo a far chiarezza sulla delicata materia viene dalla sentenza 7772 della nostra Corte di Cassazione – attiene al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua valenza ai puri aspetti genitali del rapporto interpersonale, giacche' devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualita' del soggetto passivo”.
In altri termini ove c’e imposizione unilaterale e difetto di consenso, scatta un meccanismo di violenza e di molestia che diventa sessuale quando tale comportamento, non sollecitato, non voluto, si colloca nella sfera degli interessi, ampiamente considerati, di tipo sessuale.
Una Raccomandazione dell’Unione Europea del 27 novembre 1991 ha ulteriormente puntualizzato la materia, definendo la molestia come ogni comportamento, basato sul sesso, che offenda la dignita delle donne e degli uomini sul lavoro, ribadendo la caratteristica essenziale dell’atto molesto nella prerogativa della indesideratezza dello stesso da parte del soggetto passivo, questa la vera linea di demarcazione rispetto ad un comportamento, pienamente legittimo, quale il corteggiamento, visto come esternazione della liberta' affettiva e sessuale.
Frequente corollario degli episodi sgraditi e' il cosiddetto ricatto sessuale, definito anche quid pro quo, che si verifica allorche il molestatore condiziona o minaccia di condizionare all’accoglimento della proposta di tipo sessuale, la concessione di vantaggi in carriera o di opportunita' lavorative, arrivando finanche a penalizzare la vittima non disponibile con il licenziamento.
Per tutelarsi giuridicamente in siffatte eventualita', e' fondamentale il poter dimostrare un nesso causale tra il rifiuto della proposta sessuale e la perdita di un qualsiasi beneficio lavorativo, avvalendosi ovviamente quanto piu' possibile di testimonianze attendibili; contenuto dell’azione civile di risarcimento non sara' solamente il danno emergente ed il lucro cessante, ma anche il danno morale per la sofferenza ed il disagio psico-fisico patiti dalla vittima, oltre che il danno biologico, derivante dalla lesione al diritto al godimento della vita in condizioni di integrita' psico-fisica.
Sul piano strettamente economico le richieste di natura pecuniaria dovranno tener conto delle retribuzioni eventualmente perdute o ridotte a causa della molestia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ma anche delle diminuizioni patrimoniali conseguenti alla perdita di vantaggiose opportunita lavorative.

   
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