In verita' il legislatore italiano si e' avvicinato alla
materia molestie sessuali sul posto di lavoro piuttosto
tardi ed in modo piuttosto cauto, basti pensare che solo
con il contratto del comparto Regioni-Enti locali del 1990
si approva finalmente una disposizione (art.29 D.P.R.333
del 1990) che promuove la tutela di uomini e donne nei luoghi
di lavoro, nei confronti di atteggiamenti offensivi a carattere
sesssuale.
L’artcolo 61 del D.L.vo 29 del 1993, nel dare attuazione
alle Raccomandazioni Comunitarie, prevede che le pubbliche
amministrazioni adottino atti regolamentari per assicurare
pari dignita' di uomini e donne sul posto di lavoro. Anche
il primo contratto “privatizzato” del comparto ministeri
dedica spazio a questa fattispecie, un tempo tabu: l’art.25,
terzo comma, infatti, dispone la applicazione della sanzione
discipllinare della sospensione dal servizio, con privazione
della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, per
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita' della persona umana.
Ma l’intero quadro normativo di riferimento e' stato ribaltato
dalla legge 66 del 15 febbraio 1996, che ha introdotto nel
nostro codice penale- articolo 609 bis – il reato di violenza
sessuale, per cui, chiunque, con violenza o minaccia, o
mediante abuso di autorita', costringa taluno a compiere
o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque
a dieci anni.
La innovazione e' di grande portata, se si pensa che prima
di questa riforma del codice, il molestatore poteva essere
imputato “solo” per atti osceni (art.627 c.p.), per atti
di libidine ( art.521 c.p.), per molestie o disturbo delle
persone (art.660 c.p.) oppure per violenza privata (art.610
c.p.).
L’evoluzione della normativa e le elaborazioni dottrinali,
insieme alla giurisprudenza, hanno puntualizzato come le
molestie sessuali siano, alla luce della responsabilita'
aquiliana ex art,2043 c.c., fonte, come detto, di una obbligazione
risarcitoria di illecito extracontrattuale, indicando inoltre,
per quel che attiene invece le relazioni di tipo contrattuale,
nel datore di lavoro il soggetto tenuto alla riparazione
dei danni arrecati al soggetto passivo, in quanto che proprio
su tale figura ricadono i doveri di garantire adeguate ed
accettabili condizioni di lavoro anche sotto tale specifico
profilo e di adottare (art.2087 c.c.) ogni misura necessaria
al fine di garantire l’integrita fisica e morale dei prestatori
di lavoro subordinato.
Ulteriore prerogativa della materia e' che la molestia sessuale
non deve necessariamente consistere in atti gestuali ma
puo perpetrarsi in comportamenti verbali, comunque indesiderati,
comunque eccessivi: e' il caso delle battute pesanti, sgarbate
o allusive, perseguibili quali ingiurie lesive dell’onore
e del decoro personale.
In
questa rapida panoramica sul fenomeno molestie emerge la
rilevanza del fenomeno, e come l’azione deterrente della
normativa di settore sia ancora modesta, soprattutto se
si considerano i danni che tali comportamenti, spesso posti
in essere