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In verita' il legislatore italiano si e' avvicinato alla materia molestie sessuali sul posto di lavoro piuttosto tardi ed in modo piuttosto cauto, basti pensare che solo con il contratto del comparto Regioni-Enti locali del 1990 si approva finalmente una disposizione (art.29 D.P.R.333 del 1990) che promuove la tutela di uomini e donne nei luoghi di lavoro, nei confronti di atteggiamenti offensivi a carattere sesssuale.
L’artcolo 61 del D.L.vo 29 del 1993, nel dare attuazione alle Raccomandazioni Comunitarie, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino atti regolamentari per assicurare pari dignita' di uomini e donne sul posto di lavoro. Anche il primo contratto “privatizzato” del comparto ministeri dedica spazio a questa fattispecie, un tempo tabu: l’art.25, terzo comma, infatti, dispone la applicazione della sanzione discipllinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, per atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona umana.
Ma l’intero quadro normativo di riferimento e' stato ribaltato dalla legge 66 del 15 febbraio 1996, che ha introdotto nel nostro codice penale- articolo 609 bis – il reato di violenza sessuale, per cui, chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorita', costringa taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La innovazione e' di grande portata, se si pensa che prima di questa riforma del codice, il molestatore poteva essere imputato “solo” per atti osceni (art.627 c.p.), per atti di libidine ( art.521 c.p.), per molestie o disturbo delle persone (art.660 c.p.) oppure per violenza privata (art.610 c.p.).
L’evoluzione della normativa e le elaborazioni dottrinali, insieme alla giurisprudenza, hanno puntualizzato come le molestie sessuali siano, alla luce della responsabilita' aquiliana ex art,2043 c.c., fonte, come detto, di una obbligazione risarcitoria di illecito extracontrattuale, indicando inoltre, per quel che attiene invece le relazioni di tipo contrattuale, nel datore di lavoro il soggetto tenuto alla riparazione dei danni arrecati al soggetto passivo, in quanto che proprio su tale figura ricadono i doveri di garantire adeguate ed accettabili condizioni di lavoro anche sotto tale specifico profilo e di adottare (art.2087 c.c.) ogni misura necessaria al fine di garantire l’integrita fisica e morale dei prestatori di lavoro subordinato.
Ulteriore prerogativa della materia e' che la molestia sessuale non deve necessariamente consistere in atti gestuali ma puo perpetrarsi in comportamenti verbali, comunque indesiderati, comunque eccessivi: e' il caso delle battute pesanti, sgarbate o allusive, perseguibili quali ingiurie lesive dell’onore e del decoro personale.
In questa rapida panoramica sul fenomeno molestie emerge la rilevanza del fenomeno, e come l’azione deterrente della normativa di settore sia ancora modesta, soprattutto se si considerano i danni che tali comportamenti, spesso posti in essere

   
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