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SICUREZZA IN UFFICIO: QUALI I REQUISITI DI UN POSTO DI LAVORO “A NORMA” ?

di Alberto Alfieri Bordi

Parte prima: il D.Lgs.626/1994 e l’ambiente di lavoro
Ogni lavoratore vorrebbe svolgere la sua attivita' in condizioni di sicurezza, ossia in un ambiente realmente “a norma”, per utilizzare un termine tanto abusato quanto indefinito. Ma quali sono gli standard per essere a norma? Ebbene esistono dei parametri italiani (UNI), europei (EN) ed internazionali (ISO) che bisogna rispettare in ogni componente presente nello spazio lavorativo, dai materiali ai posizionamenti delle attrezzature, dall’impianto elettrico al sistema termo- idraulico, dai pavimenti ai condizionatori, dalla mobilia alle sedie, che devono essere in linea con i requisiti ergonomici, ossia dettati dalla scienza che studia specificamente la progettazione degli spazi finalizzata al benessere di chi lavora. In effetti si dovrebbe ogni tanto dedicare un po’ di tempo e di attenzione alla struttura del proprio ufficio, alle attrezzature ed agli strumenti, anche piccoli, in esso utilizzati. L’uomo per sua natura tende a realizzare intorno a sé un ambiente il piu' gradevole ed il piu' funzionale possibile, ma questa discrezionalita' nel plasmare il proprio microcosmo abitativo , se nelle pareti domestiche e' praticamente incondizionata, nel mondo del lavoro subisce alcuni condizionamenti finalizzati scientemente, anzi scientificamente, a garantire la sicurezza a quanti operano in un determinato ambito professionale. La legge che in Italia ha disciplinato la materia, in armonia con i dettati dell’Unione Europea, e il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 che ha dettato norme precise sulla valutazione del rischio, sui compiti e le responsabilita' del datore di lavoro, sulle procedure di sicurezza, sui comportamenti dei lavoratori, sulle modalita' dei controlli, sugli ambienti lavorativi e su tutte le problematiche connesse ad una materia complessa e delicata. A ribadire la complessita' e la delicatezza della materia, ove e in ballo la sicurezza dell’intero mondo lavorativo, e il principio che nulla e' scontato in questo settore dove un soppalco troppo carico di carta o una scala mal progettata possono essere fonte di pericolo e di incidenti anche seri.
Informazione e formazione: l’articolo 21 del D.Lgs.626 del 1994 dispone che il datore di lavoro provveda affinche' il lavoratore riceva un’adeguata informazione su…. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita' dell’impresa…. i rischi ai quali e esposto… le normative di sicurezza…. le procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori etc. Rientra nel concetto di informazione la predisposizione di segnaletica e cartellonistica adeguate per indicare al personale comportamenti da seguire o evitare in caso di emergenza.

   
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