Parte
prima: il D.Lgs.626/1994 e l’ambiente di lavoro
Ogni lavoratore vorrebbe svolgere la sua attivita' in condizioni
di sicurezza, ossia in un ambiente realmente “a norma”,
per utilizzare un termine tanto abusato quanto indefinito.
Ma quali sono gli standard per essere a norma? Ebbene esistono
dei parametri italiani (UNI), europei (EN) ed internazionali
(ISO) che bisogna rispettare in ogni componente presente
nello spazio lavorativo, dai materiali ai posizionamenti
delle attrezzature, dall’impianto elettrico al sistema termo-
idraulico, dai pavimenti ai condizionatori, dalla mobilia
alle sedie, che devono essere in linea con i requisiti ergonomici,
ossia dettati dalla scienza che studia specificamente la
progettazione degli spazi finalizzata al benessere di chi
lavora. In effetti si dovrebbe ogni tanto dedicare un po’
di tempo e di attenzione alla struttura del proprio ufficio,
alle attrezzature ed agli strumenti, anche piccoli, in esso
utilizzati. L’uomo per sua natura tende a realizzare intorno
a sé un ambiente il piu' gradevole ed il piu' funzionale
possibile, ma questa discrezionalita' nel plasmare il proprio
microcosmo abitativo , se nelle pareti domestiche e' praticamente
incondizionata, nel mondo del lavoro subisce alcuni condizionamenti
finalizzati scientemente, anzi scientificamente, a garantire
la sicurezza a quanti operano in un determinato ambito professionale.
La legge che in Italia ha disciplinato la materia, in armonia
con i dettati dell’Unione Europea, e il Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n.626 che ha
dettato norme precise sulla valutazione del rischio, sui
compiti e le responsabilita' del datore di lavoro, sulle
procedure di sicurezza, sui comportamenti dei lavoratori,
sulle modalita' dei controlli, sugli ambienti lavorativi
e su tutte le problematiche connesse ad una materia complessa
e delicata. A ribadire la complessita' e la delicatezza
della materia, ove e in ballo la sicurezza dell’intero mondo
lavorativo, e il principio che nulla e' scontato
in questo settore dove un soppalco troppo carico di carta
o una scala mal progettata possono essere fonte di pericolo
e di incidenti anche seri.
Informazione e formazione: l’articolo 21
del D.Lgs.626 del 1994 dispone che il datore di lavoro provveda
affinche' il lavoratore riceva un’adeguata informazione
su…. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita'
dell’impresa…. i rischi ai quali e esposto… le normative
di sicurezza…. le procedure di pronto soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei lavoratori etc. Rientra nel
concetto di informazione la predisposizione di segnaletica
e cartellonistica adeguate per indicare al personale comportamenti
da seguire o evitare in caso di emergenza.