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Lo stesso dicasi per taluni dati tecnici: esempio il carico
massimo, espresso in Kg/mq., sopportabile da un solaio o da
un soppalco, in modo analogo ai cartellini che indicano il
numero delle persone ed il peso massimo sopportabili da un
ascensore. Inscindibile a tali presupposti e un’adeguata attivita'
di formazione delle varie componenti lavorative affinche'
siano dotate di quelle conoscenze teoriche ed operative da
porre in essere in ogni fase o comportamento riferito alla
dimensione sicurezza, in via generale e in situazioni specifiche.
Locali di lavoro: oltre a garantire le condizioni
minime di altezza, cubatura e superficie, fissate in 2,70
mt.,10 mc. e 2 mq. per lavoratore, essi devono essere ben
riparati dagli agenti atmosferici e dalla umidita', in conformita'
ai Regolamenti di igiene edilizia vigenti. Particolare attenzione
va riservata ai soppalchi utilizzati come luogo di
lavoro, che non devono incidere sugli anzidetti standard
minimi, ed ai soppalchi destinati a deposito,
sui quali i carichi vanno distribuiti in modo omogeneo, agli
spazi interrati o seminterrati, di norma
vietati come ambienti di lavoro ed utilizzabili solo previa
autorizzazione AUSL. Le aperture nel vuoto
devono essere provviste di parapetto rigido, resistente, alto
almeno un metro; le vie di circolazione interne o
all’aperto che conducono alle uscite di emergenza
devono sempre essere sgombre e percorribili; vietato e pericoloso
il deposito di materiali “temporaneamente” sistemato in modo
irrazionale e magari prossimo a porte e uscite di emergenza;
in presenza di una consistente presenza di personale bisogna
provvedere alla elaborazione di un Piano di evacuazione
valido a garantire un esodo ordinato in caso di necessita'.
Servizi igienici: meritano un’attenzione
particolare a livello di progettazione ed a livello di manutenzione.
Ai sensi ell’articolo 16 del D.Lgs. 242 del 1996 essi devono
essere situati in prossimita' dei luoghi di lavoro, devono
essere dotati di acqua calda, di sostanze detergenti e di
mezzi per asciugarsi, devono inoltre essere separati per sesso.
Porte, scale, gabinetti, vie di circolazione e luoghi di lavoro
in genere devono essere strutturati, secondo l’art. 30 commi
4,5 e 6, del D.Lgs. 626 del 1994, tenendo conto dell’eventuale
presenza di portatori di handicap.
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