L’indulto
costituisce un atto di clemenza, concesso dal Presidente
della Repubblica, che condona in tutto o in parte la pena
inflitta, oppure la commuta in un’altra specie di pena stabilita
dalla legge. Anche la grazia, ugualmente concessa dal Presidente
della Repubblica, rappresenta un provvedimento che estingue
la pena, ma ha carattere individuale.
Previsto dall’articolo 174 del codice penale, l’indulto
ha quindi carattere generale, come l’amnistia, ma quest’ultima
ne differisce, in base alla normativa dell’articolo 151
del codice penale, in quanto estingue non la pena, ma il
reato stesso. Entrambi gli istituti, indulto ed amnistia,
possono essere sottoposti a condizioni ed obblighi. L’indulto
non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto di
concessione disponga diversamente, e neppure gli altri effetti
penali della condanna. A livello costituzionale, l’indulto
trova menzione nell’articolo 79, ove e' previsto che la
legge concessiva di tale beneficio sia deliberata con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Il
testo attuale e' il risultato delle modifiche all’articolo
79 introdotte dalla legge costituzionale 6 marzo 1992 n.
1, ma da tale data non e' stata mai approvata alcuna legge
concessiva dell’indulto. Il testo originario recitava testualmente
“L’amnistia e l’indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta
di delegazione”. Proprio la mancata attuazione del dettato
costituzionale nel testo vigente dal 1992 ha sollevato un
ampio dibattito, con ipotesi di modifica dell’articolo 79
della Costituzione o con possibilita' di concessione del
cosiddetto “indultino”, ossia un provvedimento di sospensione
di tre anni di pena. Il tema e' di grande rilevanza e complessita
in quanto va ad incidere su due aspetti particolarmente
delicati, quali il sovraffollamento delle carceri e la messa
in liberta di imputati gia' dichiarati colpevoli e sottoposti
a pene detentive.