Con
legge costituzionale n.2 del 23 novembre 1999 lo Stato italiano
ha modificato la normativa vigente sulla giurisdizione,
in particolare l’articolo 111 della costituzione, introducendo
i dettami sul giusto processo.
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.” Questo, testualmente,
uno dei passi salienti del nuovo dispositivo costituzionale,
ma la procedura di revisione costituzionale ex art.138 ha
riguardato soprattutto il ruolo della persona accusata nel
processo penale, la formazione delle prove secondo il principio
del contraddittorio, i tempi e i modi necessari ad approntare
la difesa dell’imputato. Per questi, e' prevista inoltre
la facolta', davanti al giudice, di interrogare e far interrogare
le persone che rendano dichiarazioni a suo carico, di ottenere
la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa, il tutto secondo uno
schema che non puo' non richiamare le indimenticate esibizioni
giudiziarie del Perry Mason televisivo. La persona accusata
di un reato dovra' essere informata riservatamente e nel
piu' breve tempo possibile della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico. La sua colpevolezza non potra' essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si e sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.