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PECULATO

Commette il reato di peculato, secondo l’articolo 314 del codice penale, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui, della quale abbia il possesso o la disponibilita' per ragioni del suo ufficio. Per tale delitto contro la pubblica amministrazione e' prevista la pena della reclusione da 3 a 10 anni, nonché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La disciplina del peculato e' stata profondamente modificata dalla legge 26 aprile 1990 n.86. Una pena minore e' prevista dal legislatore nel caso di peculato d’uso (art.314 II comma), quando, in luogo dell’appropriazione, si ha solamente un uso temporaneo della cosa, come nel caso della vettura di servizio utilizzata per fare la spesa o per accompagnare i figli a scuola o in palestra. Altra fattispecie particolare e' quella relativa al peculato realizzato approfittando dell’errore altrui (art.316 c.p.).

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