Commette il reato di peculato, secondo l’articolo
314 del codice penale, il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra
cosa mobile altrui, della quale abbia il possesso o la disponibilita'
per ragioni del suo ufficio. Per tale delitto contro la
pubblica amministrazione e' prevista la pena della reclusione
da 3 a 10 anni, nonché l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici. La disciplina del peculato e' stata profondamente
modificata dalla legge 26 aprile 1990 n.86. Una pena minore
e' prevista dal legislatore nel caso di peculato d’uso (art.314
II comma), quando, in luogo dell’appropriazione, si ha solamente
un uso temporaneo della cosa, come nel caso della vettura
di servizio utilizzata per fare la spesa o per accompagnare
i figli a scuola o in palestra. Altra fattispecie particolare
e' quella relativa al peculato realizzato approfittando
dell’errore altrui (art.316 c.p.).