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L’ANATOCISMO,
ARTICOLO 1283 CODICE CIVILE
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C’e una
sentenza (la n.21095 del 4 novembr 2004 delle sezioni unite
della Corte di Cassazione) che rischia di mettere in crisi
l’intero sistema bancario italiano: infatti. le banche italiane
dovranno restituire tra i 20 e i 30 miliardi di euro ai
correntisti per aver praticato l'anatocismo, ossia la capitalizzazione
trimestrale degli interessi sui prestiti, annualizzando
di contro quella sui depositi. Ma cos’e l’anatocismo? L'anatocismo
e' la capitalizzazione degli interessi su un capitale per
renderli a loro volta produttivi di altri interessi, o piu'
semplicemente e' il calcolo degli interessi sugli interessi.
L’applicazione di tale calcolo ad un'obbligazione pecuniaria
implica che il debitore e' tenuto al pagamento non solo
del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli
ulteriori interessi calcolati sugli interessi gia' scaduti.
Si comprende dunque la necessita' di tutelare il debitore
dall'applicazione nei suoi confronti di tassi usurari, necessita'
che costituisce la ratio ispiratrice dell'art. 1283 c.c..
Tale disposizione ne vieta la pratica o meglio stabilisce
che, in mancanza di usi contrari, - ed in presenza di un
debito di valuta e non di valore - gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda
giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi.
La Cassazione si era in effetti gia' interessata della delicata
questione, con una decisione, la n.2374 del 16 marzo 1999,
che aveva segnato un radicale cambiamento nella posizione
giurisprudenziale sull'anatocismo. Secondo la corte suprema
"il tradizionale orientamento doveva essere rivisto,
anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della
dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza
di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilita'
dell'anatocismo previsti dalla legge appare piu oggetto
di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di
comune esperienza, che di una convincente dimostrazione."
In sostanza la Cassazione ha declassato gli usi bancari
da normativi a negoziali, richiamando nozioni di teoria
generale del diritto quali la consuetudine, definita dal
brocardo opinio iuris atque necessitatis. Questa fonte del
diritto e' costituita da due elementi: quello oggettivo,
consistente nella ripetizione di un determinato comportamento
da parte dei consociati per lungo tempo; e quello soggettivo,
consistente nella convinzione che tale comportamento sia
giuridicamente vincolante. Nella fattispecie de qua sarebbe
mancante, a giudizio della Corte, proprio l'elemento soggettivo,
nel senso che i clienti delle banche non avrebbero avuto
la consapevolezza e la volonta' di obbedire alla regola
sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa
presunta norma consuetudinaria. In altri termini l'anatocismo
risulterebbe in concreto imposto dalle banche con una accettazione
passiva da parte della clientela.
Al
fine di evitare effetti devastanti per l’intero sistema
bancario italiano, anche allora il Governo, emano' un provvedimento
legislativo, nello specifico, il D.lgs. 342/99, che all'art.
25 disciplinava le modalita' di calcolo degli interessi,
cercando di ripristinare la situazione antecedente alla
sentenza della Cassazione. In realta' la disposizione contenuta
nell’articolo 25, II c. del decreto citato imponeva l’obbligo
futuro per le banche di calcolare gli interessi attivi e
passivi con la stessa periodicita', consentendo quindi un
anatocismo simmetrico sia per le banche che per i clienti
creditori
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 pubblicata
il 17 ottobre 2000, ha sancito l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 25 del d.lgs. 342/99, in riferimento all’art.
76 Cost. risolvendo ogni problema di interpretazione e riconducendo
la fattispecie dell'anatocismo al dettato dell'art. 1283
c.c.
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