Finalita' ed Organizzazione
Convenzioni
Tutela del cittadino consumatore
Arte Cultura Tempo Libero
L'Antiburocratese
Solidarieta' e Assistenza
Vita di Ministero
A proposito di ......
FOCUS
Storie e Personaggi
Il Portale del Ministero dell'Interno
Polizia di Stato
Vigili del Fuoco
SSAI
Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno
 News  

L’ANATOCISMO, ARTICOLO 1283 CODICE CIVILE

C’e una sentenza (la n.21095 del 4 novembr 2004 delle sezioni unite della Corte di Cassazione) che rischia di mettere in crisi l’intero sistema bancario italiano: infatti. le banche italiane dovranno restituire tra i 20 e i 30 miliardi di euro ai correntisti per aver praticato l'anatocismo, ossia la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui prestiti, annualizzando di contro quella sui depositi. Ma cos’e l’anatocismo? L'anatocismo e' la capitalizzazione degli interessi su un capitale per renderli a loro volta produttivi di altri interessi, o piu' semplicemente e' il calcolo degli interessi sugli interessi. L’applicazione di tale calcolo ad un'obbligazione pecuniaria implica che il debitore e' tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi gia' scaduti. Si comprende dunque la necessita' di tutelare il debitore dall'applicazione nei suoi confronti di tassi usurari, necessita' che costituisce la ratio ispiratrice dell'art. 1283 c.c.. Tale disposizione ne vieta la pratica o meglio stabilisce che, in mancanza di usi contrari, - ed in presenza di un debito di valuta e non di valore - gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
La Cassazione si era in effetti gia' interessata della delicata questione, con una decisione, la n.2374 del 16 marzo 1999, che aveva segnato un radicale cambiamento nella posizione giurisprudenziale sull'anatocismo. Secondo la corte suprema "il tradizionale orientamento doveva essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilita' dell'anatocismo previsti dalla legge appare piu oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione."
In sostanza la Cassazione ha declassato gli usi bancari da normativi a negoziali, richiamando nozioni di teoria generale del diritto quali la consuetudine, definita dal brocardo opinio iuris atque necessitatis. Questa fonte del diritto e' costituita da due elementi: quello oggettivo, consistente nella ripetizione di un determinato comportamento da parte dei consociati per lungo tempo; e quello soggettivo, consistente nella convinzione che tale comportamento sia giuridicamente vincolante. Nella fattispecie de qua sarebbe mancante, a giudizio della Corte, proprio l'elemento soggettivo, nel senso che i clienti delle banche non avrebbero avuto la consapevolezza e la volonta' di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa presunta norma consuetudinaria. In altri termini l'anatocismo risulterebbe in concreto imposto dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.

Al fine di evitare effetti devastanti per l’intero sistema bancario italiano, anche allora il Governo, emano' un provvedimento legislativo, nello specifico, il D.lgs. 342/99, che all'art. 25 disciplinava le modalita' di calcolo degli interessi, cercando di ripristinare la situazione antecedente alla sentenza della Cassazione. In realta' la disposizione contenuta nell’articolo 25, II c. del decreto citato imponeva l’obbligo futuro per le banche di calcolare gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicita', consentendo quindi un anatocismo simmetrico sia per le banche che per i clienti creditori
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 pubblicata il 17 ottobre 2000, ha sancito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. 342/99, in riferimento all’art. 76 Cost. risolvendo ogni problema di interpretazione e riconducendo la fattispecie dell'anatocismo al dettato dell'art. 1283 c.c.

Archivio Normativo
Le decisioni dei Giudici
Diritto in pillole
Dibattito sul lavoro
Pubblica Amministrazione
La comunicazione istituzionale
Ricorsi
"LEGGI E RICORDA"
Il gioco impossibile
GALLERIA FOTOGRAFICA
Consulta gratis la Gazzetta Ufficiale
ITALIA.GOV
Il Portale Nazionale del cittadino
TELE-PA
Il telegiornale per i pubblici dipendenti
SSPA
Scuola Superiore della P. A.
 Link   
ARAN FUNZIONE PUBBLICA FORMEZ GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Comirap - comitato rappresentativo del personale civile del ministero dell'interno