La
Suprema Corte, con decisione n.5426 dell’11 febbraio 2002,
ha ritenuto che l’estorsione possa configurarsi anche quando
si presentino a danno di un lavoratore, circostanze oggettive,
come l’ingiustizia della pretesa, la personalita' gerarchicamente
superiore e la soggezione della vittima a intimidazioni.
Nella fattispecie considerata, riferita a dipendenti di
imprese di pulizie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che
la presenza di un eventuale accordo contrattuale, non esclude
la sussistenza del reato di estorsione, allorché si sia
in presenza di una celata minaccia ingiusta, idonea a condizionare
la volonta' del lavoratore, “coactus” ad accettare condizioni
inique pur di non perdere opportunita' lavorative.