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IL
DANNO DA “ DEQUALIFICAZIONE”, SPADA DI DAMOCLE PER IL LAVORATORE
DIPENDENTE
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in tempi recenti il personale contrattualizzato della P.A.
ha conosciuto i criteri, i vantaggi e le contraddizioni
della “riqualificazione”, da sempre il lavoratore subordinato
conosce il rischio ed il danno di una eventuale “dequalificazione”
professionale, ossia di un (indebito) impoverimento, talvolta
mortificatorio, del proprio ruolo lavorativo, che poi inevitabilmente
riverbera i suoi effetti anche sulla vita “privata” del
lavoratore. Va detto preliminarmente come la dequalificazione
non venga posta in essere unicamente con la formale rimozione
da un incarico e con la contestuale attribuzione di competenze
nuove e di minor prestigio; spesso essa si realizza con
tecniche piu sottili e meno evidenti, come il progressivo
svuotamento delle mansioni affidate, oppure la non assegnazione
di risorse e strutture essenziali per l’assolvimento dell’incarico
ricoperto. In tal modo il dequalificato subisce un attacco
alla sua job satisfaction, e la stessa aria del clima organizzativo
dell’ambiente di lavoro intorno a lui diventa irrespirabile
, grazie a strategie tipiche del mobbing. Squalificato spesso
e sinonimo di sfiduciato, per cui il lavoratore non viene
nemmeno consultato, convocato o ascoltato sulle tematiche
che riguardano lui o l’attivita un cui opera, la materia
di cui si occupa. La Corte di Cassazione si e occupata frequentemente
di tale problematica, con particolare attenzione al danno
non patrimoniale da essa derivante (Dec. 10157 del 26 maggio
2004), che non e costituito dal solo danno morale ma anche
dal danno biologico, che deve pero risultare da un accertato
nesso di causalita tra l’illegittima dequalificazione e
la patologia psico-fisica insorta. La difficile individuazione
di parametri economici e reddituali per una valutazione
risarcitoria comporta peraltro la necessaria liquidazione
giudiziaria in via equitativa. Per quel che attiene al danno
d’immagine la Suprema Corte ha categoricamente affermato
la non necessita di una prova essendo la prova della lesione
in re ipsa. Se il danno da dequalificazione professionale
si verifica nell’ambito del pubblico impiego appare inoltre
ipotizzabile una responsabilita da danno amministrativo.
Sul piano normativo la dequalificazione viola l’articolo
2103 del codice civile (“il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali e stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito…..”), ma ancor prima il principio della libera
espressione della propria personalita da parte di ciascun
individuo (anche nell’ambito professionale) ai sensi degli
articoli 1 e 2 della Costituzione. Non va inoltre sottovalutato
come la dequalificazione pur incidendo sull’autostima e
sull’eterostima nell’ambito del lavoro, non si limita a
questa area, ma produce effetti penalizzanti anche sul piano
socio-personale: la stessa famiglia tende spesso ad assimilare
la dequalificazione ad un insuccesso definitivo del congiunto
da aggettivare con la “sentenza”, di norma non pronunciata,
di fallimento. All’evento dequalificatorio fa seguito spesso
anche la perdita di opportunita lavorative, o un ridimensionamento
al ribasso delle stesse, aspetto questo da valutare attentamente
dal giudice competente sempre con criterio equitativo ex
art. 1226 c.c., che condurra ad una liquidazione economica
a favore del “dequalificato” non reintegratrice di una diminuzione
patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico
patito dall’interessato (in tal senso Sent. Cassaz. nn.8827
–8828 del 2003).
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