La
Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza
n. 48095 del 2004, ha stabilito che il diritto di cronaca
impone la rigorosa osservanza di precisi limiti che sono
a fondamento dell'ordinamento e dell'etica deontologica
professionale, e che il giornalista non puo' in modo indiscriminato
e disinvolto trasmettere una notizia senza debita verifica
della sua veridicita', svolta attraverso un attento controllo
delle fonti. Secondo la Suprema Corte non puo' considerarsi
una giustificazione o un’attenuante l'esigenza di una rapida
diffusione della notizia, ma l’unico comportamento percorribile
dal giornalista impossibilitato a tale verifica risulta
essere quello di astenersi dal divulgare la notizia, di
cui e' incerta la fondatezza.