Siamo
un gruppo di impiegati della posizione economica C1 muniti
di laurea specifica ed intendiamo esprimere il nostro piu
totale disappunto in merito ai criteri pubblicati sul bollettino
ufficiale del personale n.1/12 del 20.5.2004 a cui saranno
informate le future procedure di riqualificazione del personale
civile del Ministero dell’Interno, in attuazione del contratto
collettivo integrativo 2002-2005.
Tali parametri, scaturiti in base ad appositi accordi intercorsi
tra le rappresentanze sindacali e la Amministrazione, oltre
che criticabili sul piano della logica e del buon senso,
sono altresi censurabili da un punto di vista strettamente
giuridico e, pertanto, espongono lo stesso bando che li
prevede a censure di legittimita.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194
del 16 maggio 2002, nel dichiarare la illegittimita costituzionale
dell’art. 22 della legge n. 133/1999 concernente le procedure
di riqualificazione per il personale del Ministero delle
Finanze, aveva fissato alcuni principi a cui le future procedure
di riqualificazione avrebbero dovuto attenersi.
In particolare, veniva stigmatizzata la “abnorme” valutazione
del criterio della anzianita di servizio anche “in mancanza
del titolo di studio prescritto”.
Principi analoghi erano stati in precedenza espressi dal
Giudice delle Leggi anche nella sentenza n. 1 del 1999.
Come evidenziato anche in tale ultima sentenza, basterebbe
prendere visione del D.P.R. 1219 del 29 dicembre 1984 per
comprendere la caratura e la complessita delle competenze
correlate a ciascuno dei profili professionali inquadrati
nell’area C. A nostro avviso, risulta del tutto evidente
che, solamente attraverso una lettura assai riduttiva e
superficiale del D.P.R. citato, si sia potuto pervenire
alla definizione dei criteri e, segnatamente, dei punteggi
da attribuirsi al possesso del diploma di laurea specifica,
contenuti nei bandi pubblicati in data 20.5.2004.
Proprio in virtu della preparazione acquisita attraverso
un percorso di studi lungo ed impegnativo, siamo assolutamente
convinti che nessuna anzianita di servizio potra mai surrogare
il valore aggiunto, in termini sia di contenuti che di padronanza
del linguaggio tecnico-giuridico, guadagnato attraverso
anni di esami e sacrifici.
Con i criteri prescelti dalla amministrazione, noi laureati,
inquadrati da poco tempo nella posizione economica C1, saremo
inevitabilmente condannati a dover attendere inutilmente
per anni il giusto riconoscimento della nostra professionalita.
Non vogliamo ingaggiare una patetica guerra tra poveri ma
non possiamo esimerci dall’evidenziare, sia pure con alcune
lodevoli eccezioni, la differenza generalmente riscontrabile
tra la qualita del servizio reso dal personale dotato di
laurea specifica e quella del contributo professionale recato
da coloro che, pur avendo maturato molti anni di anzianita
nella posizione economica C1, di tale titolo sono privi.
Chiediamo, pertanto, che vengano rivisitati i criteri in
discorso al fine di valorizzare in modo adeguato il possesso
del titolo di studio specifico richiesto per l’accesso esterno.