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RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LAUREA SPECIFICA: LE VALUTAZIONI DI UN GRUPPO DI “COLLABORATORI”

Siamo un gruppo di impiegati della posizione economica C1 muniti di laurea specifica ed intendiamo esprimere il nostro piu totale disappunto in merito ai criteri pubblicati sul bollettino ufficiale del personale n.1/12 del 20.5.2004 a cui saranno informate le future procedure di riqualificazione del personale civile del Ministero dell’Interno, in attuazione del contratto collettivo integrativo 2002-2005.
Tali parametri, scaturiti in base ad appositi accordi intercorsi tra le rappresentanze sindacali e la Amministrazione, oltre che criticabili sul piano della logica e del buon senso, sono altresi censurabili da un punto di vista strettamente giuridico e, pertanto, espongono lo stesso bando che li prevede a censure di legittimita.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 16 maggio 2002, nel dichiarare la illegittimita costituzionale dell’art. 22 della legge n. 133/1999 concernente le procedure di riqualificazione per il personale del Ministero delle Finanze, aveva fissato alcuni principi a cui le future procedure di riqualificazione avrebbero dovuto attenersi.
In particolare, veniva stigmatizzata la “abnorme” valutazione del criterio della anzianita di servizio anche “in mancanza del titolo di studio prescritto”.
Principi analoghi erano stati in precedenza espressi dal Giudice delle Leggi anche nella sentenza n. 1 del 1999.
Come evidenziato anche in tale ultima sentenza, basterebbe prendere visione del D.P.R. 1219 del 29 dicembre 1984 per comprendere la caratura e la complessita delle competenze correlate a ciascuno dei profili professionali inquadrati nell’area C. A nostro avviso, risulta del tutto evidente che, solamente attraverso una lettura assai riduttiva e superficiale del D.P.R. citato, si sia potuto pervenire alla definizione dei criteri e, segnatamente, dei punteggi da attribuirsi al possesso del diploma di laurea specifica, contenuti nei bandi pubblicati in data 20.5.2004.
Proprio in virtu della preparazione acquisita attraverso un percorso di studi lungo ed impegnativo, siamo assolutamente convinti che nessuna anzianita di servizio potra mai surrogare il valore aggiunto, in termini sia di contenuti che di padronanza del linguaggio tecnico-giuridico, guadagnato attraverso anni di esami e sacrifici.
Con i criteri prescelti dalla amministrazione, noi laureati, inquadrati da poco tempo nella posizione economica C1, saremo inevitabilmente condannati a dover attendere inutilmente per anni il giusto riconoscimento della nostra professionalita.
Non vogliamo ingaggiare una patetica guerra tra poveri ma non possiamo esimerci dall’evidenziare, sia pure con alcune lodevoli eccezioni, la differenza generalmente riscontrabile tra la qualita del servizio reso dal personale dotato di laurea specifica e quella del contributo professionale recato da coloro che, pur avendo maturato molti anni di anzianita nella posizione economica C1, di tale titolo sono privi.
Chiediamo, pertanto, che vengano rivisitati i criteri in discorso al fine di valorizzare in modo adeguato il possesso del titolo di studio specifico richiesto per l’accesso esterno.

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