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ISTITUTI DEL LAVORO PUBBLICO: LE TURNAZIONI
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Siamo
di fronte ad un sistema di turnazioni o turni quando il
personale di un determinato ufficio o struttura si avvicenda
con turni di lavoro al fine di garantire la copertura massima
dell’orario di servizio giornaliero e settimanale. In sostanza
l’orario di lavoro del personale si modella in particolari
articolazioni temporali al fine di coprire interamente l’
orario di servizio. A tale tipologia si fa ricorso quando
altri tipi di orario ordinario non siano idonei o sufficienti
a coprire le esigenze di servizio.
I criteri di turnazioni, come anche le indennita di turno
( che possono essere uguali o differenziate in base al segmento
di orario giornaliero o settimanale coperto dal turno) sono
determinati a livello di contrattazione decentrata attraverso
un esame con le organizzazioni sindacali. L’adozione dei
turni puo anche prevedere la parziale sovrapposizione tra
personale subentrante e personale smontante del turno precedente,
per la durata limitata alle esigenze dello scambio delle
consegne. Il contratto collettivo di lavoro del comparto
“ministeri” disciplina il numero massimo di turni notturni
effettuabili in un mese (otto) e quello dei turni festivi
effettuabili in un anno (un terzo dei giorni festivi dell’anno),
con talune deroghe per i dipendenti del Ministero dei Beni
Culturali.
All’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito
un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive. L’orario
notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo. Per
turno notturno festivo si intende quello che cade nel periodo
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6
del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo e le
ore 6 del giorno successivo. Sono escluse dalla effettuazione
di turni notturni le donne dall’inizio dello stato di gravidanza
e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del
bambino.
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