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Passano
le mode, cambiano le leggi, mutano le strutture degli uffici,
ma “certi comportamenti”, come la “palpatina” alla collega,
pare proprio che stenti a passare di moda e, sul punto,
neanche la Corte di Cassazione sembra orientata a cambiare
avviso. Insomma tutto come prima: il sedere della collega
non si puo toccare, nemmeno per scherzo, perché sostanzia
la molestia sessuale, anche per l’elemento, sicuramente
grave, della violazione del consenso della collega stessa.
E chi infastidisce in tal modo la compagna di lavoro, oppure
sceglie l’alternativa dell’esibizionismo (lasciando per
esempio volutamente aperta la porta del bagno), rischia
addirittura il licenziamento. In tal senso si e pronunciata
la Corte di Cassazione, che ha riformato una sentenza della
Corte d’Appello di Brescia, grazie alla quale il protagonista
di un simile episodio, in mancanza di una esatta puntualizzazione
dei fatti, licenziato dal datore di lavoro, era stato reintegrato
nel posto di lavoro. Stando ai fatti, quel dipendente di
una societa manifatturiera della Val Brembana si era reso
responsabile di due palpate nella zona “interessata” di
una collega, ma il tribunale di secondo grado aveva ritenuto
il licenziamento una sanzione eccessiva rispetto al comportamento
posto in essere. Piu severa, e coerente con altre decisioni
in materia, la Corte di Cassazione, che ha sottolineato
peraltro come il comportamento sessualmente molesto non
cada mai in prescrizione.