Le
ferie costituiscono nel nostro ordinamento giuslavoristico
l’istituto finalizzato a consentire al lavoratore il recupero
delle energie fisiche e psichiche spese a seguito dell’attivita
lavorativa svolta. Su questo presupposto e da ritenere che
le ferie annuali debbano essere godute entro l'anno di lavoro
e non successivamente: una volta decorso l'anno di competenza,
il datore di lavoro non puo imporre al lavoratore di godere
effettivamente delle ferie non godute né puo stabilire il
periodo nel quale goderle, ma e tenuto al risarcimento del
danno in quanto il comportamento limitativo posto in essere
risulta lesivo dei diritti del lavoratore, impedendo a questo
di godere delle ferie maturate nell'anno di riferimento
ed avendo illegittimamente esercitato il suo potere di differimento
del periodo delle ferie all'anno successivo, come sottolineato
anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 dicembre
1990, n. 543. I giudici della sezione lavoro della Corte
di Cassazione, con decisione n.13980 del 24 ottobre 2000,
hanno richiamato sul punto l'art. 1209, secondo comma, del
codice civile, in base al quale il prestatore di lavoro
ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, a un
periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo,
nel tempo che comunque il datore di lavoro stabilisce tenendo
conto sia delle esigenze dell'impresa e sia degli interessi
del prestatore di lavoro. La norma attribuisce effettivamente
al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che
non e tuttavia privo di vincoli, e deve comunque rispettare
l'obbligo di comunicazione preventiva al prestatore di lavoro
circa il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
La norma specifica inoltre, al terzo comma, che le ferie
debbano essere godute entro l'anno e non successivamente.
Il datore di lavoro dovra quindi organizzare il periodo
di ferie in modo utile per le esigenze dell'ente o azienda,
ma non porre in essere una calendarizzazione delle stesse
che risulti ingiustificatamente vessatoria nei confronti
dei dipendenti.