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PER CASSAZIONE E CODICE CIVILE LE FERIE VANNO GODUTE ENTRO L’ANNO DI LAVORO

Le ferie costituiscono nel nostro ordinamento giuslavoristico l’istituto finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie fisiche e psichiche spese a seguito dell’attivita lavorativa svolta. Su questo presupposto e da ritenere che le ferie annuali debbano essere godute entro l'anno di lavoro e non successivamente: una volta decorso l'anno di competenza, il datore di lavoro non puo imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie non godute né puo stabilire il periodo nel quale goderle, ma e tenuto al risarcimento del danno in quanto il comportamento limitativo posto in essere risulta lesivo dei diritti del lavoratore, impedendo a questo di godere delle ferie maturate nell'anno di riferimento ed avendo illegittimamente esercitato il suo potere di differimento del periodo delle ferie all'anno successivo, come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 dicembre 1990, n. 543. I giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione, con decisione n.13980 del 24 ottobre 2000, hanno richiamato sul punto l'art. 1209, secondo comma, del codice civile, in base al quale il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel tempo che comunque il datore di lavoro stabilisce tenendo conto sia delle esigenze dell'impresa e sia degli interessi del prestatore di lavoro. La norma attribuisce effettivamente al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non e tuttavia privo di vincoli, e deve comunque rispettare l'obbligo di comunicazione preventiva al prestatore di lavoro circa il periodo stabilito per il godimento delle ferie. La norma specifica inoltre, al terzo comma, che le ferie debbano essere godute entro l'anno e non successivamente. Il datore di lavoro dovra quindi organizzare il periodo di ferie in modo utile per le esigenze dell'ente o azienda, ma non porre in essere una calendarizzazione delle stesse che risulti ingiustificatamente vessatoria nei confronti dei dipendenti.

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