E'
nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la
relazione dell'ufficiale giudiziario non contiene l'attestazione
del mancato rinvenimento del destinatario e delle persone
indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al
portiere, dall'art. 139 c.p.c.
Il principio e stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8214 depositata
il 20 aprile 2005.
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI ORDINANZA 20-04-2005,
n. 8214
Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla
…(omissis)…….. ha avuto luogo a mani del portiere e che
la relata non indica in alcun modo l'avvenuto previo inutile
tentativo di consegna dell'atto a mani proprie del destinatario
o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro
e rispetto al portiere, dall’articolo 139 c.p.c. ; Rilevato
che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale
notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario,
delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente
abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento,
sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali
ne riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non
di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario
e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal
secondo comma dell'art. 139 CPC, la successione preferenziale
dei quali vi e tassativamente stabilita;
Rilevato che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte,
e, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere
quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario
non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle
persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass.
11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956);
Rilevato che parte intimata non ha svolto difensiva, onde
la detta nullita non ha beneficiato la sanatoria che sarebbe
stata consentita ove fosse stato, in tal modo, dimostrato
avere l'atto raggiunto comunque il suo scopo;
Ritenuto doversi, consequenzialmente, discorre, ex art.
291 CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso,
concedendo all'uopo il termine di giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso in Roma, il 7 aprile 2005.