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NULLA LA NOTIFICA NELLE MANI DEL PORTIERE SE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON ATTESTA IL MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO DELL’ATTO

E' nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contiene l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario e delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall'art. 139 c.p.c.
Il principio e stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8214 depositata il 20 aprile 2005.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI ORDINANZA 20-04-2005, n. 8214
Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla …(omissis)…….. ha avuto luogo a mani del portiere e che la relata non indica in alcun modo l'avvenuto previo inutile tentativo di consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’articolo 139 c.p.c. ; Rilevato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali ne riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali vi e tassativamente stabilita;
Rilevato che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, e, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956);
Rilevato che parte intimata non ha svolto difensiva, onde la detta nullita non ha beneficiato la sanatoria che sarebbe stata consentita ove fosse stato, in tal modo, dimostrato avere l'atto raggiunto comunque il suo scopo;
Ritenuto doversi, consequenzialmente, discorre, ex art. 291 CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, concedendo all'uopo il termine di giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso in Roma, il 7 aprile 2005.

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