La
disciplina di base elaborata dall'insigne consulente del
lavoro bolognese ucciso nella citta felsinea da un commando
terrorista e contenuta principalmente nella legge n.30 del
14 febbraio 2003 ma per comprendere l’intero impianto normativo,
inclusivo delle procedure di attuazione, e necessario fare
riferimento al Decreto Legislativo n. 276 del 6 ottobre
2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. 251 del 6 ottobre
2004. Una panoramica degli istituti previsti da una riforma
che ha profondamente innovato il sistema lavorativo italiano
ci porta alle “agenzie di lavoro”, le strutture che il giuslavorista
ha individuato come strumenti cardine per realizzare un
sistema efficace e trasparente di accesso al lavoro da parte
degli inoccupati, con particolare riferimento agli appartenenti
alle fasce sociali piu deboli. Tra gli istituti proposti
dalla riforma la "somministrazione del lavoro”consiste
nella fornitura professionale di manodopera, come definita
dall’art.2, I c., del D.Lgs. 276 del 2003, un contratto
trilaterale in base al quale un lavoratore, assunto da un
“somministratore”, svolge la propria attivita presso un
“utilizzatore”, che ne assume la direzione; il rapporto
a tempo indeterminato, o staff leasing, e previsto unicamente
per determinate specifiche attivita; l’appalto, pur partendo
dalla nozione civilistica dell’articolo 1655 del codice,
viene affrontato in una visione riveduta e corretta, anche
in conseguenza dell’abrogazione della legge 1369 del 1960,
che vietava tassativamente l’intermediazione della manodopera;
il “distacco”, un istituto che, per quanto gia utilizzato
nella Pubblica Amministrazione, con la riforma Biagi entra
a pieno titolo nel panorama lavorativo italiano nella sua
connotazione privatistica, quale utilizzata dal datore di
lavoro al fine di mettere un lavoratore a disposizione di
altro soggetto per lo svolgimento di una determinata attivita;
il “lavoro intermittente” o “a chiamata”, di cui vanno evidenziati
i connotati essenziali e gli aspetti previdenziali, con
particolare attenzione alle attivita alle quali e possibile
applicare l’articolo 33 del D.Lgs. 276 del 2003. Dagli Stati
Uniti proviene il job-sharing, ossia il “lavoro ripartito”,
un istituto diffuso prevalentemente in gran Bretagna, Germania
e Francia fin dagli anni settanta e che da noi e stato coniato
per la prima volta nell’ambito del contratto collettivo
del portierato, ove per il titolare dell’incarico veniva
prevista la possibilita di designare un sostituto.
Radici piu lontane presenta invece il contratto part-time,
che ha trovato riconoscimento giuridico fin dalla legge
863 del 1984, sulla base di una direttiva europea coeva,
ma che di recente ha visto una applicazione piu diffusa
anche grazie ad una disciplina statale e contrattuale piu
duttile ed alla introduzione di nuove clausole piu flessibili,
come quelle concernenti l’applicabilita del lavoro straordinario
e del lavoro supplementare. Di grande interesse un raffronto
tra il D.Lgs. 61 del 2000 e le norme dello stesso testo
novellate dal D.Lgs. 276 del 2003. Accanto al contratto
di apprendistato , riformulato in vista di una maggior presenza
della componente formativa, vanno ricordate le condizioni
oggettive e soggettive che rendono praticabile il contratto
di inserimento, finalizzato a inserire o a reinserire nel
mercato del lavoro soggetti di determinate fasce d’eta in
cerca di prima o nuova occupazione; poi ci sono i contratti
di lavoro a progetto, nati sulle ceneri delle famose Co.Co.Co.
collaborazioni continuative e coordinate, che spesso nascondevano
veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Il panorama
delle variegate species del genus lavoro si arricchisce
inoltre del lavoro occasionale, quello di durata complessiva
non superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso
committente, mentre con il termine di tirocini estivi di
orientamento ci si riferisce a quelli di contenuto estremamente
pratico rivolti, principalmente nei periodi di vacanza estiva,
a giovani e adolescenti iscritti a corsi di studio di ogni
ordine e grado.