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LAVORI NUOVI O INNOVATI NELLA RIFORMA BIAGI di Alberto Bordi

La disciplina di base elaborata dall'insigne consulente del lavoro bolognese ucciso nella citta felsinea da un commando terrorista e contenuta principalmente nella legge n.30 del 14 febbraio 2003 ma per comprendere l’intero impianto normativo, inclusivo delle procedure di attuazione, e necessario fare riferimento al Decreto Legislativo n. 276 del 6 ottobre 2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004. Una panoramica degli istituti previsti da una riforma che ha profondamente innovato il sistema lavorativo italiano ci porta alle “agenzie di lavoro”, le strutture che il giuslavorista ha individuato come strumenti cardine per realizzare un sistema efficace e trasparente di accesso al lavoro da parte degli inoccupati, con particolare riferimento agli appartenenti alle fasce sociali piu deboli. Tra gli istituti proposti dalla riforma la "somministrazione del lavoro”consiste nella fornitura professionale di manodopera, come definita dall’art.2, I c., del D.Lgs. 276 del 2003, un contratto trilaterale in base al quale un lavoratore, assunto da un “somministratore”, svolge la propria attivita presso un “utilizzatore”, che ne assume la direzione; il rapporto a tempo indeterminato, o staff leasing, e previsto unicamente per determinate specifiche attivita; l’appalto, pur partendo dalla nozione civilistica dell’articolo 1655 del codice, viene affrontato in una visione riveduta e corretta, anche in conseguenza dell’abrogazione della legge 1369 del 1960, che vietava tassativamente l’intermediazione della manodopera; il “distacco”, un istituto che, per quanto gia utilizzato nella Pubblica Amministrazione, con la riforma Biagi entra a pieno titolo nel panorama lavorativo italiano nella sua connotazione privatistica, quale utilizzata dal datore di lavoro al fine di mettere un lavoratore a disposizione di altro soggetto per lo svolgimento di una determinata attivita; il “lavoro intermittente” o “a chiamata”, di cui vanno evidenziati i connotati essenziali e gli aspetti previdenziali, con particolare attenzione alle attivita alle quali e possibile applicare l’articolo 33 del D.Lgs. 276 del 2003. Dagli Stati Uniti proviene il job-sharing, ossia il “lavoro ripartito”, un istituto diffuso prevalentemente in gran Bretagna, Germania e Francia fin dagli anni settanta e che da noi e stato coniato per la prima volta nell’ambito del contratto collettivo del portierato, ove per il titolare dell’incarico veniva prevista la possibilita di designare un sostituto.
Radici piu lontane presenta invece il contratto part-time, che ha trovato riconoscimento giuridico fin dalla legge 863 del 1984, sulla base di una direttiva europea coeva, ma che di recente ha visto una applicazione piu diffusa anche grazie ad una disciplina statale e contrattuale piu duttile ed alla introduzione di nuove clausole piu flessibili, come quelle concernenti l’applicabilita del lavoro straordinario e del lavoro supplementare. Di grande interesse un raffronto tra il D.Lgs. 61 del 2000 e le norme dello stesso testo novellate dal D.Lgs. 276 del 2003. Accanto al contratto di apprendistato , riformulato in vista di una maggior presenza della componente formativa, vanno ricordate le condizioni oggettive e soggettive che rendono praticabile il contratto di inserimento, finalizzato a inserire o a reinserire nel mercato del lavoro soggetti di determinate fasce d’eta in cerca di prima o nuova occupazione; poi ci sono i contratti di lavoro a progetto, nati sulle ceneri delle famose Co.Co.Co. collaborazioni continuative e coordinate, che spesso nascondevano veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Il panorama delle variegate species del genus lavoro si arricchisce inoltre del lavoro occasionale, quello di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente, mentre con il termine di tirocini estivi di orientamento ci si riferisce a quelli di contenuto estremamente pratico rivolti, principalmente nei periodi di vacanza estiva, a giovani e adolescenti iscritti a corsi di studio di ogni ordine e grado.

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