La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 7116 del 6 aprile 2005 e tornata a pronunciarsi sul delicato
tema delle mansioni superiori e della esatta connotazione
della “qualifica", discostandosi in tale sede dall'orientamento
secondo cui questa non e configurabile come bene giuridico
protetto indipendentemente dal trattamento economico e normativo.
La Suprema Corte ha sancito infatti come il diritto del
lavoratore dipendente alla qualifica superiore si prescriva
nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod.
civ., mentre quello per il credito derivante dalle differenze
retributive spettanti per la superiore qualifica sia invece
soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod.
civ.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 6 aprile 2005, n° 7116
Con
ricorso del 9 marzo 1994 F.D., gia dipendente dell'Enel
dal 1° febbraio 1965 all'agosto 1991, assumendo di essere
stato inquadrato nella categoria B2, dal 29 ottobre 1979
al 1° maggio 1983, ma di avere espletato le mansioni superiori
di preposto al turno, cat. B1, in diversi periodi ciascuno
di durata non eccedenti i giorni ventuno, chiedeva il riconoscimento
del diritto all'inquadramento superiore, con condanna della
societa datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze
retributive.
Il
Tribunale di Trapani, con sentenza non definitiva del 12
novembre 1999, affermava il diritto del D. alla qualifica
B1 dal 28 dicembre 1980 e alle differenze retributive nei
limiti della prescrizione quinquennale, disponendo la prosecuzione
del giudizio per la determinazione delle somme spettanti
all'attore.
La
decisione, impugnata dall'Enel Distribuzione s.p.a., anche
quale mandataria dell'Enel s.p.a., a cui era succeduta a
titolo particolare, era riformata dalla Corte di appello
di Palermo, che rigettava la domanda.
Il
giudice del gravame riteneva fondata la eccezione di prescrizione
del diritto alla qualifica, che tempestivamente sollevata
in primo grado era stata reiterata dalla societa in appello.
Avverso
questa sentenza il D. ha proposto ricorso per Cassazione
con un motivo, illustrato con memoria.
L'Enel
Distribuzione s.p.a. ha resistito con controricorso.
Motivi
della decisione
L'unico
motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli
artt. 2103 e 2946, critica la sentenza impugnata per avere
ritenuto la qualifica del lavoratore un diritto di credito
soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi invece,
ad avviso del ricorrente, di un presupposto di talune situazioni
giuridiche soggettive facenti capo al lavoratore, con la
conseguente possibilita per costui di chiedere ed ottenere
l'accertamento della propria qualifica, non come affermazione
di un diritto ma come verifica dei risultati del processo
d'inquadramento, domanda percio imprescrittibile.
La
censura e infondata alla stregua della costante giurisprudenza
di questa Corte, che,salvo il precedente citato dal ricorrente,
elaborato con la sentenza 29 ottobre 1998 n. 10832, e nel
senso che il diritto del lavoratore subordinato alla qualifica
superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale
di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre quello per il credito
derivante dalle differenze retributive spettanti per la
superiore qualifica e soggetto alla prescrizione quinquennale
ex art. 2948 cod. civ. (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, Cass.
23 agosto 1997 n. 7911, Cass. 6 luglio 1996 n. 6750, Cass.
18 maggio 1995 n. 5486, Cass. 19 gennaio 1993 n. 612, Cass.
28 aprile 1992 n. 5081, Cass. sez. unite 18 dicembre 1987
n. 9417, e v. pure Cass. 23 maggio 2003 n. 8228, Cass. 18
agosto 1999 n. 8710, Cass. 24 aprile 1998 n. 4245).
A
tale indirizzo, condiviso da autorevole dottrina, presta
adesione il Collegio, non essendo state prospettate valide
ragioni che inducano a discostarsene, ed essendo esso preferibile
rispetto alla tesi sostenuta da altra parte della dottrina
e richiamata dal ricorrente, secondo cui la qualifica non
e configurabile come bene giuridico protetto indipendentemente
dal trattamento economico e normativo: si deve infatti considerare
il diritto del lavoratore di rivendicare l'esatto inquadramento
spettategli in base alle mansioni concretamente svolte.
La
sentenza impugnata ha deciso conformemente al suesposto
orientamento e deve andare quindi esente da censure.
Il
ricorso deve, dunque, essere rigettato e il D., in quanto
soccombente, e tenuto alla rifusione nei confronti della
resistente delle spese del giudizio di Cassazione, determinate
come in dispositivo.