La Corte di Cassazione, sez. VI, con una decisione del 10
ottobre 2000, n. 10538, aveva ribadito il principio secondo
cui la nozione di rifiuto presa in esame dall'art. 328 del
codice penale, implicasse un atteggiamento di diniego di
fronte ad una richiesta di intervento o ad una sollecitazione
del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio,
possono essere chiamati a rispondere del reato di rifiuto
d'atti d'ufficio, ivi contemplato, tanto nel caso in cui
si rifiutino di attivarsi nonostante una espressa richiesta
d'intervento, sia anche nel caso di una sollecitazione esterna
in tal senso. Larticolo 328 del codice penale dispone infatti
che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o
di ordine pubblico o di igiene e sanita, deve essere compiuto
senza ritardo, sia punito con la reclusione per un periodo
che va da sei mesi a due anni.
E previsto inoltre che, fuori dai casi previsti da tale
disposizione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta
di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio
e non risponda per esporre le ragioni del ritardo, sia punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in
forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla
ricezione della richiesta stessa. Si ricorda che la legge
86 del 26 aprile 1990 ha introdotto rilevanti modifiche
nella disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione.
Legge 26 aprile 1990, n. 86 (in GU 27 aprile 1990, n. 97)
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione
Articolo 1
1. L'art. 314 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita
di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria,
e punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e stata immediatamente
restituitağ.
Articolo 2
1. L'art. 316 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui).
- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente,
per se o per un terzo, denaro od altra utilita, e punito
con la reclusione da sei mesi a tre anniğ.
Articolo 3
1. Dopo l'art. 316 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque,
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto
dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni
o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette
alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita
di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita,
e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anniğ.
Articolo 4
1. L'art. 317 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 317. (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato
di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita
o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od
altra utilita, e punito con la reclusione da quattro a dodici
anniğ.
Articolo 5
1. Dopo l'art. 317 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 317-bis. (Pene accessorie). - La condanna per i reati
di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti
viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre
anni, la condanna importa l'interdizione temporaneağ.
Articolo 6
1. L'art. 318 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve,
per se o per un terzo, in denaro od altra utilita, una retribuzione
che non gli e dovuta, o ne accetta la promessa, e punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto
d'ufficio da lui gia compiuto, la pena e della reclusione
fino ad un annoğ.
Articolo 7
1. L'art. 319 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).
- Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri
di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra
utilita, o ne accetta la promessa, e punito con la reclusione
da due a cinque anniğ.
Articolo 8
1. Dopo l'art. 319 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 319-bis. (Circostanze aggravanti). - La pena e aumentata
se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento
di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione
di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione
alla quale il pubblico ufficiale appartieneğ.
Articolo 9
1. Dopo l'art. 319-bis del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti
indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire
o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre
a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione
non superiore a cinque anni, la pena e della reclusione
da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna
alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo,
la pena e della reclusione da sei a venti anniğ.
Articolo 10
1. L'art. 320 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di
cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata
di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita di pubblico
impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore
ad un terzoğ.
Articolo 11
1. L'art. 321 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 321. (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite
nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art.
319-bis, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi
degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio il denaro od altra utilitağ.
Articolo 12
1. L'art. 322 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 322. (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre
o promette denaro od altra utilita non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualita di pubblico impiegato, per indurlo a
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel
primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e fatta per indurre un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere
o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un
atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta
o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art.
319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la
qualita di pubblico impiegato che sollecita una promessa
o dazione di denaro od altra utilita da parte di un privato
per le finalita indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale
o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilita da parte di
un privato per le finalita indicate dall'art. 319ğ.
Articolo 13
1. L'art. 323 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 323. (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare
a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o
per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio,
e punito, se il fatto non costituisce piu grave reato, con
la reclusione fino a due anni.
Se il fatto e commesso per procurare a se o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena e della reclusione
da due a cinque anniğ.
Articolo 14
1. Dopo l'art. 323 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 323-bis. (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322
e 323 sono di particolare tenuita, le pene sono diminuiteğ.
Articolo 15
1. L'art. 326 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).
- Il pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico
servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni
o al servizio, o comunque abusando della sua qualita, rivela
notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o
ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito
profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie
di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e punito
con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e commesso
al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto
non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto,
si applica la pena della reclusione fino a due anniğ.
Articolo 16
1. L'art. 328 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanita, deve essere compiuto senza
ritardo, e punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale
o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta
giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie
l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni
del ritardo, e punito con la reclusione fino ad un anno
o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve
essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessağ.
Articolo 17
1. L'art. 357 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti
della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale
o amministrativa.
Agli stessi effetti e pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi,
e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione
della volonta della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autoritativi e certificativiğ.
Articolo 18
1. L'art. 358 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico
servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati
di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con
esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine
e della prestazione di opera meramente materialeğ.
Articolo 19
1. All'art. 6 del codice di procedura penale e
aggiunto il seguente comma:
Ğ2. Il tribunale e altresi competente per i reati, consumati
o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II
del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329,
330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335ğ.
Articolo 20
1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.