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QUANDO L’INERZIA DI UN PUBBLICO UFFICIALE COSTITUISCE REATO:
LA PREVISIONE DELL’ARTICOLO 328 DEL CODICE PENALE
I DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A. RIDISCIPLINATI
DALLA LEGGE 86 DEL 1990

La Corte di Cassazione, sez. VI, con una decisione del 10 ottobre 2000, n. 10538, aveva ribadito il principio secondo cui la nozione di rifiuto presa in esame dall'art. 328 del codice penale, implicasse un atteggiamento di diniego di fronte ad una richiesta di intervento o ad una sollecitazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, possono essere chiamati a rispondere del reato di rifiuto d'atti d'ufficio, ivi contemplato, tanto nel caso in cui si rifiutino di attivarsi nonostante una espressa richiesta d'intervento, sia anche nel caso di una sollecitazione esterna in tal senso. L’articolo 328 del codice penale dispone infatti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita, deve essere compiuto senza ritardo, sia punito con la reclusione per un periodo che va da sei mesi a due anni.
E’ previsto inoltre che, fuori dai casi previsti da tale disposizione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo, sia punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Si ricorda che la legge 86 del 26 aprile 1990 ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
Legge 26 aprile 1990, n. 86 (in GU 27 aprile 1990, n. 97)
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Articolo 1
1. L'art. 314 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e stata immediatamente restituitağ.
Articolo 2
1. L'art. 316 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un terzo, denaro od altra utilita, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anniğ.
Articolo 3
1. Dopo l'art. 316 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anniğ.
Articolo 4
1. L'art. 317 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 317. (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita, e punito con la reclusione da quattro a dodici anniğ.
Articolo 5
1. Dopo l'art. 317 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 317-bis. (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporaneağ.
Articolo 6
1. L'art. 318 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro od altra utilita, una retribuzione che non gli e dovuta, o ne accetta la promessa, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia compiuto, la pena e della reclusione fino ad un annoğ.
Articolo 7
1. L'art. 319 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilita, o ne accetta la promessa, e punito con la reclusione da due a cinque anniğ.
Articolo 8
1. Dopo l'art. 319 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 319-bis. (Circostanze aggravanti). - La pena e aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartieneğ.
Articolo 9
1. Dopo l'art. 319-bis del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da sei a venti anniğ.
Articolo 10
1. L'art. 320 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzoğ.
Articolo 11
1. L'art. 321 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 321. (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilitağ.
Articolo 12
1. L'art. 322 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 322. (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilita non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita da parte di un privato per le finalita indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita da parte di un privato per le finalita indicate dall'art. 319ğ.
Articolo 13
1. L'art. 323 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 323. (Abuso d'ufficio). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, e punito, se il fatto non costituisce piu grave reato, con la reclusione fino a due anni.
Se il fatto e commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena e della reclusione da due a cinque anniğ.
Articolo 14
1. Dopo l'art. 323 del codice penale e inserito il seguente:
ĞArt. 323-bis. (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuita, le pene sono diminuiteğ.
Articolo 15
1. L'art. 326 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anniğ.
Articolo 16
1. L'art. 328 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita, deve essere compiuto senza ritardo, e punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessağ.
Articolo 17
1. L'art. 357 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti e pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativiğ.
Articolo 18
1. L'art. 358 del codice penale e sostituito dal seguente:
ĞArt. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materialeğ.
Articolo 19
1. All'art. 6 del codice di procedura penale e aggiunto il seguente comma:
Ğ2. Il tribunale e altresi competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335ğ.
Articolo 20
1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.

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