Finalita' ed Organizzazione
Convenzioni
Tutela del cittadino consumatore
Arte Cultura Tempo Libero
L'Antiburocratese
Solidarieta' e Assistenza
Vita di Ministero
A proposito di ......
FOCUS
Storie e Personaggi
Il Portale del Ministero dell'Interno
Polizia di Stato
Vigili del Fuoco
SSAI
Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno
 News  

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE IN MATERIA DI LAVORO: IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO N.145 DEL 30 MAGGIO 2005

paritàDECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145 (in G.U. n. 173 del 27 luglio 2005) - Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parita di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parita di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003 n.306 ed in particolare l'allegato B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della liberta e dignita dei lavoratori, della liberta sindacale e dell'attivita sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parita di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita uomo-donna nel lavoro;
Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 recante disciplina dell'attivita delle consigliere e dei consiglieri di parita e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunita, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto integra le disposizioni gia vigenti in materia di attuazione del principio della parita di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parita attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Art. 2.
Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni
positive per la realizzazione della parita uomo-donna nel lavoro

1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.»;
b) il comma 2 e sostituito dal seguente:
«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attivita lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-ter. Sono, altresi, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresi, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parita di trattamento tra uomini e donne.»;
d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;
e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;
f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
Art. 3.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parita di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;
b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attivita in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».
2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 30 maggio 2005

Archivio Normativo
Le decisioni dei Giudici
Diritto in pillole
Dibattito sul lavoro
Pubblica Amministrazione
La comunicazione istituzionale
Ricorsi
"LEGGI E RICORDA"
Il gioco impossibile
GALLERIA FOTOGRAFICA
Consulta gratis la Gazzetta Ufficiale
ITALIA.GOV
Il Portale Nazionale del cittadino
TELE-PA
Il telegiornale per i pubblici dipendenti
SSPA
Scuola Superiore della P. A.
 Link   
ARAN FUNZIONE PUBBLICA FORMEZ GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Comirap - comitato rappresentativo del personale civile del ministero dell'interno