DECRETO
LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145 (in G.U. n.
173 del 27 luglio 2005) - Attuazione della direttiva 2002/73/CE
in materia di parita di trattamento tra gli uomini e le
donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione
e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva
76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio
della parita di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro;
Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003 n.306 ed
in particolare l'allegato B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla
tutela della liberta e dignita dei lavoratori, della liberta
sindacale e dell'attivita sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni,
recante parita di trattamento tra uomini e donne in materia
di lavoro;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita
uomo-donna nel lavoro;
Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 recante
disciplina dell'attivita delle consigliere e dei consiglieri
di parita e disposizioni in materia di azioni positive,
a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n.
144;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita e della paternita, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta
nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunita,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto integra le disposizioni gia vigenti
in materia di attuazione del principio della parita di trattamento
tra gli uomini e le donne e di promozione della parita attraverso
azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro.
Art. 2.
Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in
materia di azioni
positive per la realizzazione della parita uomo-donna nel
lavoro
1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e sostituito dal seguente:
«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi
atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del
loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto
a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore
in situazione analoga.»;
b) il comma 2 e sostituito dal seguente:
«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge
9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono
mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione
di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro
sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento
dell'attivita lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie,
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere
per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto
di violare la dignita di una lavoratrice o di un lavoratore
e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
2-ter. Sono, altresi, considerate come discriminazioni le
molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati
a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale
o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la
dignita di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti
il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici
vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter
sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati,
altresi, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da
parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione
ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto
del principio di parita di trattamento tra uomini e donne.»;
d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le
seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento
del danno anche non patrimoniale,»;
e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo»,
sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto,
al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti
della prova fornita,»;
f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del presente articolo».
Art. 3.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia
di parita di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro
1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite
le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi
altra forma,»;
b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attivita
in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o
in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una
particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni».
2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono
inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto,
al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti
della prova fornita,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 30 maggio 2005