La massiccia presenza di extracomunitari nel tessuto sociale
delle citta italiane e la previsione, in alcuni statuti
comunali, della ammissione di stranieri regolari al diritto
di voto nelle elezioni degli organi degli enti locali, hanno
aperto una vivace problematica circa la legittimita del
riconoscimento di tale diritto all'elettorato attivo e passivo
Sulle diverse posizioni che si sono confrontate sul tema
da parte di politici, amministratori, giuristi e studiosi
della materia, un punto fermo e stato posto dal Parere del
Consiglio di Stato - Sezioni I e II - n.11074/04, espresso
nell'adunanza del 6 luglio 2005 in relazione ad una specifica
richiesta formulata da parte del Ministero dell'Interno,
gia destinatario di un precedente Parere sulla medesima
questione della Sezione Seconda del Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada, nell'adunanza del luglio 2005,
dopo aver preso atto delle iniziative tese ad assicurare
agli stranieri i "diritti civili e politici di maggior
spessore" in ragione del significativo contributo dagli
stessi offerto allo sviluppo della collettivita, hanno osservato
come gli articoli 48 e 51 della Costituzione espressamente
coniughino, con la cittadinanza, il diritto di elettorato
e di accesso agli uffici ed alle cariche pubbliche. I giudici
delle sezioni I e II del Consiglio di Stato hanno inoltre
evidenziato come il successivo articolo 117 della Carta
costituzionale riservi alla legislazione esclusiva dello
Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della
"immigrazione" e della "legislazione elettorale"
di Comuni, Province e Citta metropolitane.
Sulla base di tale quadro normativo di riferimento il Consiglio
di Stato e pervenuto alla conclusione che l'ammissione degli
stranieri al voto per le elezioni circoscrizionali possa
configurarsi solo in presenza di una delle seguenti condizioni
alternative: che l'ordinamento statale, il solo competente,
provveda al relativo riconoscimento, ovvero che "le
circoscrizioni possano essere espunte dal novero degli organi
e degli uffici pubblici comunali". Entrambe tali condizioni
non risultano riscontrabili nell'attuale ordinamento vigente
ed in particolare non rinvenibili nel Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267 del
2000, articoli 8 e 17, e neppure nell'articolo 9 del D.
Lgs. 286 del 1998 che disciplina lo status dello straniero
in Italia.
Il Parere espresso dalle sezioni consultive del Consiglio
di Stato conclude affermando che "deve escludersi che
i diritti politici nei quali si inquadra agevolmente il
diritto di voto nelle elezioni amministrative, possano avere
un contenuto differenziato nell'ambito della Repubblica",
come conseguirebbe al riconoscimento di una competenza in
materia al singolo ente locale e, con riguardo alle elezioni
circoscrizionali, alla circostanza che esse possono riguardare
soltanto i comuni di piu elevata dimensione demografica.
CONSIGLIO
DI STATO
ADUNANZA
DELLA SEZIONE PRIMA E SECONDA 6 LUGLIO 2005 N. 11074/04
Vista la nota del Ministero dell’interno prot.n.1883/L.
142/1 bis/5.3 del 12 ottobre 2004, con la quale si chiede
il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione
indicata in oggetto.
Visto il parere delle Sezioni riunite Prima e Seconda n.11074/2004
del 16 marzo 2005;
ESAMINATI gli atti e udito i relatori Consiglieri Marcello
Borioni e Luigi Carbone;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO
Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato sull’ammissibilita’ egli stranieri non comunitari
all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi
delle circoscrizioni comunali.
Preso
atto che la Seconda Sezione si era espressa sullo stesso
tema con riferimento ad un quesito posto dalla Regione Emilia-Romagna
(parere n.8007/2004), il Presidente del Consiglio di Stato
ha assegnato l’affare alla trattazione congiunta della Prima
e della Seconda Sezione.
Con parere interlocutorio n.11074/04, le Sezioni riunite
hanno chiesto alla Regione Emilia-Romagna di esprimersi
sulle nuove argomentazioni fornite dal Ministero dell’interno.
Acquisite le osservazioni della Regione, il quesito e’ stato
esaminato dalle due Sezioni riunite nell’adunanza del 13
luglio 2005.
CONSIDERATO:
I - E’ chiara, nella nostra societa’ civile, la forte rilevanza
assunta dal problema della migliore integrazione di persone
, che, soprattutto a scopo di lavoro, giungono in Italia
da Paesi esterni all’ Unione Europea.
Nella consapevolezza del significativo contributo che queste
persone danno allo sviluppo della collettivita’ da piu’
parti si levano voci e si spiegano iniziative, sicuramente
commendevoli, perche’ ad esse siano assicurati diritti civili
e politici di maggior spessore.
Si iscrivono in questo quadro, insieme alle iniziative di
cui alla vicenda che ne occupa, confortata dalle analitiche
considerazioni della Regione Emilia-Romagna, i disegni di
legge presentati da piu’ parti politiche, le interpretazioni
dottrinali e giurisprudenziali, gli inviti pressanti ed
argomentati intesi a riconoscere ai soggetti residenti,
ancora privi di cittadinanza europea, il diritto di elettorato
attivo e passivo nelle circoscrizioni, intanto, comunali.
Sintomatica e’ anche l’interpretazione che questo Consiglio
di Stato ha dato delle norme che appresso saranno esaminate,
consapevole, insieme, della opportunita’ di rimediare ad
una lacuna dell’ordinamento e della gravita’ ed urgenza
della questione.
Pur condividendo siffatta consapevolezza le Sezioni Riunite
I e II non ritengono che, allo stato, possa affermarsi il
cennato diritto di elettorato di cui manca e un esplicito
riconoscimento e, come ha ritenuto la stessa Sezione II
nel parere del 28 luglio 2004, ogni necessaria conformazione
che ne consenta la identificazione e l’esercizio.
La Costituzione, dalla quale si deve muovere, pone precetti
sicuramente rilevanti in materia.
Gli art. 48 e 51 espressamente coniugano, con la cittadinanza,
il diritto di elettorato e di accesso agli uffici ed alle
cariche pubbliche con norme letteralmente positive di riserva
di legge.
Per sua parte, l’art. 10 prescrive che “ la condizione giuridica
dello straniero “ il suo status, cioe’, civile e politico,
“ e’ regolata dalla legge in conformita’ delle norme e dei
trattati internazionali “ che, ai sensi dell’art. 80, se
“sono di natura politica“ o “importano…. modificazioni di
leggi “sono ratificati previa autorizzazione legislativa
dalle Camere
L’art. 117, infine, pur nel quadro dell’ampia autonomia
riconosciuta dal nuovo testo del Titolo V, riserva alla
legislazione esclusiva dello Stato le materie, tra l’altro,
della “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea”, della “immigrazione “, della “legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta’ metropolitane”.
Pare che le riassunte norme siano, da una parte, univocamente
coordinate tra loro e, d’altra parte, di contenuto tale
da far ritenere gia’ a livello letterale, che cosi’ la condizione
giuridica degli stranieri come, in particolare, una loro
eventuale ammissione al voto, anche a livello comunale,
costituiscono materia riservata alla legislazione esclusiva
dello Stato che puo’ delegare, eppero’ solo alle Regioni,
eventuale regolamentazione subordinata.
Esclusa in fatto quest’ultima eventualita’, deve convenirsi
che, come per altro prevalentemente si ritiene, il discusso
diritto di elettorato puo’ configurarsi soltanto: a- se
si rinviene, nell’ordinamento statale, solo competente,
il relativo riconoscimento ovverob – se si espunge la “circoscrizione”
dal novero degli organi di governo e degli uffici pubblici
comunali.
Non e’ sufficiente, invero, genericamente richiamarsi alla
natura “autonoma” degli enti e degli statuti comunali, posto
che cosi’ nel vigente Titolo V come nelle precedenti stesure
l’autonomia e’ in ogni caso coniugata e da coniugare con
gli altri principi fissati dalla Costituzione, compresi,
per quanto qui rileva, quelli sopra ricordati che indubbiamente
concorrono a definirne i contenuti.
II - Le norme cui si fa riferimento, per assicurare la tesi
della positiva attribuzione ai comuni della potesta’ di
disciplinare, nei propri statuti, il controverso diritto
di elettorato sono, essenzialmente1) l’art. 8 del D.Lgs
18 agosto 2000, n.267, in tema di partecipazione popolare
alla vita pubblica locale;2) l’art. 17 dello stesso T.U.O.E.L.
in tema di circoscrizioni di decentramento comunale;3) l’art.
9 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, in tema di carta di soggiorno
e di condizione dello straniero.
La prima norma conferma che “i comuni, anche su base di
quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative
e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione
locale” e che “nello statuto devono essere previste forme
di consultazione della popolazione nonche’ procedure per
l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere interventi per
la migliore tutela di interessi collettivi…”.
La norma si chiude, quindi con l’affermazione che “lo statuto,
ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994,
n. 203, ed al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale
dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente
soggiornanti”.
A parte quest’ultima concreta sollecitazione di quel generico
“favor” cui si riferisce la Regione Emilia-Romagna e che,
come s’e’ detto, emerge in piu’ circostanze a riguardo della
condizione dei residenti non cittadini, non v’e’ traccia,
nella norma, della equiparazione dello straniero ai fini
in argomento e, anzi, potrebbe dedursi, dalla precisazione
del comma 3 che, con espressione tecnica non equivoca, si
riferisce ai soli “cittadini” e dalla considerazione separata,
nel comma 5, “dei cittadini dell’Unione Europea e degli
stranieri regolarmente soggiornanti”, una diversita’ di
condizioni di questi ultimi gia’ nei confronti della forme
di consultazione e di partecipazione assicurate ai cittadini.
In favore degli stranieri e’ soltanto prevista, per altro
in armonia ai principi gia’ posti da norme vigenti in un
periodo nel quale era pacificamente escluso il controverso
diritto di voto dei cittadini dei Paesi esterni all’Unione,
la promozione di “forme di artecipazione alla vita pubblica
locale”, forme che, per quanto ampie, in nessun modo possono
riferirsi al diritto di elettorato certo non configurabile
nei confronti dei comuni, che sono i soggetti cui l’art.
8 in rassegna si riferisce.
Quanto alla seconda norma, l’art. 17 recita, nel comma 4,
che “gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze
della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unita’
del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto
e dal regolamento”.
Puo’ condividersi, pur con le riserve suggerite dall’art.
8, che in tale testo si intenda per popolazione l’insieme
degli “abitanti” considerato nei commi precedenti le cui
“esigenze” e’ ovvio sono “rappresentate” dagli organi delle
circoscrizioni. Non si coglie, per contro, e deve escludersi,
l’asserito necessario nesso tra la rappresentanza organica
della popolazione, come sopra intesa, e la forma delle elezioni
posto che mentre queste ultime sono soltanto uno dei possibili
mezzi di emersione degli interessi individuali e collettivi
(v. art. 8) la predetta rappresentanza comprende, per legge,
anche le esigenze di coloro che per qualsiasi ragione non
sono ammessi al voto.
Il riferimento, per altro, alle “forme “ delle elezioni,
ai modi, cioe’, del procedimento elettorale, in nessun modo
autorizza a ritenere che, al di la’ di esse, il comune possa
riconoscere un diritto politico che anche nel contesto dell’art.
17 non si considera assolutamente e che, per quanto riguarda
gli stranieri in discorso, e’ persino escluso dal possibile
“rinvio alla normativa applicabile ai comuni” (v. comma
5). Quanto, infine, all’art. 9 del D.Lgs 25 luglio 1998,
n. 286, il comma 4, lettera d, se abilita lo straniero soggiornante
a “partecipare”, cosi’ come ha confermato il rammentato
art. 8 comma 5, “alla vita pubblica locale” chiarisce che
lo stesso esercita “anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento
e in armonia con le previsioni del Capitolo C della Convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica
a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992
“.
La norma ribadisce a chiare lettere la necessita’ che la
legittimazione all’elettorato sia espressamente prevista
dall’ordinamento - in conformita’ ai precetti costituzionali
ricordati sopra - e precisa che tale previsione deve armonizzarsi
con quella del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo.Nel
dare atto che questo Capitolo C e’ stato espressamente escluso
dall’autorizzazione di ratifica di cui alla legge 8 marzo
1994 n. 203, che limita l’autorizzazione ai Capitoli A e
B, in fatto ratificati, si e’ tuttavia proposto di interpretare
l’espressione dell’art. 9 in maniera, anche qui, “evolutiva”.
La legge, cioe’, avrebbe fatto propri i contenuti del Capitolo
C, non ratificato, con un procedimento di ricezione, per
cosi’ dire, implicito.La tesi e’, come ognuno vede, piuttosto
ardita e, mentre immediatamente prospetta una ben fondata
questione di legittimita’ costituzionale in riferimento
all’art. 80 Cost., non trova alcun visibile fondamento nell’anodina
formula dell’art. 9 e sortisce effetti la cui ammissibilita’
e’ negata dai suoi stessi sostenitori. Ben vero, il cennato
Capitolo C tratta dell’impegno dello Stato “a concedere”
allo straniero a determinate condizioni “il diritto di voto
e di eleggibilita’ alle elezioni locali…”, non solo, percio’,
alle elezioni per le circoscrizioni comunali, ma alle stesse
elezioni comunali e, insieme, ad ogni altra elezione che
possa dirsi “locale”.
Non pare che un risultato di tale portata possa attribuirsi
ad una espressione legislativa certamente consapevole della
attuale mancanza (o, meglio, rifiuto) di ratifica del Capitolo
C; dei contenuti necessari del procedimento di ratifica;
dello stato dell’ordinamento in punto di diritto di voto;
ad una espressione legislativa, in sintesi, in alcun modo
positiva del riconoscimento di cui si tratta. Questo riconoscimento,
esplicitamente necessario a fronte delle visitate norme
costituzionali, manca dunque del tutto nell’ordinamento
statale cui spetta in maniera esclusiva, come sopra si e’
visto, e di effettuarlo e, insieme, di conformare il relativo
diritto.
Tale conformazione, la cui necessita’ emerge insieme dalla
varieta’ delle condizioni riferibili agli stranieri residenti
e dalla esigenza di ponderare con riferimento ad esse le
correlate situazioni dei cittadini (si veda la stessa Convenzione
di Strasburgo, insieme alle leggi concessive, anche per
gli stessi cittadini europei nonche’ per i cittadini italiani
residenti all’estero, del diritto di voto), e’ comunque
assente nelle norme degli articoli 8, 17 e 9 sopra analizzate
cosi’ che se pure, come si e’ escluso, l’ordinamento rivelasse
un qualche precetto nel senso ipotizzato dovrebbe pur sempre
attendersi un intervento statale,o di delega alle Regioni
(v. art. 117 Cost.), di conformazione del diritto.
Deve escludersi che i diritti politici, nei quali si inquadra
agevolmente il diritto di voto nelle elezioni amministrative,
possano avere un contenuto differenziato nell’ambito della
Repubblica e che possano percio’, come e’ implicito nella
tesi della legittimazione degli statuti comunali, espandersi
o comprimersi via via che ci si trasferisce sul territorio.
E’ appena il caso di sottolineare che non solo manca, nell’ordinamento,
la necessaria disciplina relativa alla concessione e conformazione
del diritto di voto dei cittadini di Stati esterni all’Unione
Europea ma sono presenti nell’ordinamento stesso, norme
che consentono di escludere che, a tutt’oggi, siffatto diritto
sia stato riconosciuto nei sensi e nei modi costituzionalmente
dovuti.
Si e’ rammentato il positivo, espresso rifiuto di ratifica
del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo; si e’ verificato
il mancato esercizio della potesta’ statale, non delegata
ne’ delegabile; si e’ sottolineata la carenza di competenza
statutaria dei Comuni; si e’ considerato che le stesse norme
invocate a contrario depongono nel senso della attuale inesistenza
del diritto; si e’ considerato che esso e’ stato sempre
concesso, persino ai cittadini residenti all’estero e ai
cittadini europei, con provvedimento legislativo espresso
e compiuto.
Si e’ visto, infine, che nella prassi, anche parlamentare,
emerge con forza la diffusa convinzione che tale sia, ad
oggi, lo stato della questione e che ad essa debba porsi
urgente e conveniente rimedio nelle sedi e nei modi costituzionalmente
propri.
III - Ci si deve dare carico, benche’ la tematica sembri
a questo punto perdere rilievo, della tesi che, come sopra
si e’ precisato, nega che la circoscrizione eserciti funzioni
politiche e di governo ovvero assolva a pubbliche funzioni
in materie tali da ritenersi precluse ai non cittadini e
che riduce la stessa circoscrizione, in sostanza, al mero
esercizio di attivita’ soprattutto partecipative e consultive.La
tesi non puo’ essere condivisa.
Le circoscrizioni sono, a mente del piu’ volte citato art.
17, organi necessari nei comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti, eventuali nei comuni con popolazione
da 30.000 a 100.000 abitanti, e di rilievo pubblico tale
che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,
possano essere disposte “accentuate forme di decentramento
di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale” e
fatto rinvio “alla normativa applicabile ai comuni aventi
uguale popolazione”.
Le materie attribuite al Sindaco, quale ufficiale di governo,
di cui all’art. 54, comma 1, lettere a) b) c) e d), nonche’
indicate dall’art. 14 TUOEL, tutte materie di indubbia ed
essenziale natura pubblica, possono essere delegate al Presidente
del Consiglio circoscrizionale.
A quest’ultimo Consiglio possono essere delegate, e nella
prassi sono delegate, ulteriori funzioni pubbliche del Comune,
che pur quando limitate, come nel Comune di Forli’, (“ai
lavori pubblici, alle aree verdi circoscrizionali, ai servizi
comunali che si svolgono nella circoscrizione, con particolare
riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
all’uso di istituto ed alla gestione dei beni destinati
e ad attivita’ assistenziali, scolastiche, culturali, sportive
e ricreative”; v. art. 51) sono funzioni di rilevante interesse
pubblico e tali da valutare e comporre interessi, privati
e pubblici, di notevole spessore, cosi’ politico come amministrativo.
Le deliberazioni circoscrizionali, “a tutti gli effetti
atti del comune” (art. 51 co. 5), partecipano, all’evidenza,
della natura di questi ultimi e concorrono a caratterizzare
un organo che, in quanto “di decentramento” non puo’ che
condividere il munus publicum che caratterizza il comune,
e che consegue, peraltro, ad un procedimento elettorale,
di per se’ connotazione evidente dell’esercizio di funzioni
e rappresentative e pubbliche.
Le stesse attribuzioni in materia di partecipazione e consultazione
non sembrano, infine, estranei all’ufficio pubblico del
quale e’ investita la circoscrizione.Non e’ minimizzando
la funzione delle circoscrizioni che si rende un buon servizio
alle realta’ locali e al contenuto dei diritti di voto cui
aspirano, il piu’ delle volte a giusto titolo, gli stranieri
residenti.