Prima del 1970, anno di emanazione dello Statuto dei Lavoratori
(legge 300, che dedica l'articolo 10 ai lavoratori studenti),
per i dipendenti che frequentavano corsi di studio serali
o festivi, erano previsti l’esonero dal lavoro straordinario
e dal lavoro festivo, con la possibilita' di ottenere permessi
(non retribuiti) per sostenere gli esami finali.
Con i contratti collettivi degli anni settanta si arrivava
ad una formulazione piu' elaborata, grazie alla quale i
lavoratori studenti erano esonerati dal lavoro straordinario
e potevano lavorare in turni che agevolassero la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami. Per le prove di esame
venivano concessi inoltre permessi retribuiti da stabilire
a livello aziendale.
Oggi
si parla, in termini di diritto allo studio del lavoratore
dipendente, delle famose "150 ore". Queste ultime
consistono in un monte di ore, 150 per l'appunto, utilizzabili
e soprattutto concedibili, per frequentare corsi e lezioni.
I contratti nazionali, diversi per ogni categoria, disciplinano
le modalita' per poter usufruire di tali ore, configurabili
come "permessi straordinari retribuiti "da godere
solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere
anche solo parzialmente.
In via generale lo studente-lavoratore dovra' presentare
all'ufficio di appartenenza sia la domanda di concessione
e sia le successive certificazioni. La certificazione mensile
e vincolante per avere diritto ad ore retribuite per la
presenza ai corsi di studio.
Ai
dipendenti pubblici sono infatti concessi - in aggiunta
alle attivita' formative programmate dall'amministrazione,
permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di
150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo
del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, con arrotondamento
all'unita' superiore. Tali permessi sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli
di studio universitari, post-universitari, di scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame
finale.
Il
personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il
conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha diritto
all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro
nei giorni festivi o di riposo settimanale. Qualora il numero
delle richieste superi il limite massimo del tetto disponibile,
la priorita' per la concessione dei permessi viene stabilita
dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la
precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
La contrattazione integrativa stabilisce le modalita' di
certificazione degli impegni scolastici o universitari,
nel rispetto della vigente normativa.