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IL FENOMENO DEL PENTITISMO: LA GENESI, LA NORMATIVA, IL RUOLO
DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA
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Il tema del pentitismo, altrimenti conosciuto come collaborazionismo,
e di costante attualita ed il fenomeno presenta un andamento
piuttosto regolare anche se i media periodicamente hanno
la capacita di sollecitare picchi di interesse riferiti
a particolari personaggi. L’Italia e il piu grande produttore
al mondo di “pentiti” anche per la presenza nel nostro paese
di fenomeni di criminalita organizzata endemici nel meridione
(mafia, camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita….).
La nascita del fenomeno e riconducibile al momento storico
in cui grandi boss hanno cominciato a “parlare” del proprio
mondo malavitoso, forse per la loro stessa intolleranza
ad una criminalita senza limiti ( noti i casi di Buscetta
e Contorno). L’interesse dello Stato e della magistratura
a conoscere il mondo impenetrabile delle cosche mafiose
e similari e la necessita di proteggere i pentiti da punizioni
e ritorsioni da parte di boss e nemici hanno portato alla
prima legge di disciplina del sistema di protezione: legge
82 del 15 marzo 1991, che ha convertito con modifiche il
DL. 8 del 15 gennaio 1991.
Il fenomeno viene quindi regolamentato (benefici carcerari,
sconti di pena, carceri ad hoc, nuova identita per i pentiti,
aiuti economici etc.) ma ci sono taluni buchi normativi
, dovuti evidentemente alla prima emergenza, e gradualmente
sanati dalle leggi di modifica (legge 13 febbraio 2001 n.45).
Lo Stato e la magistratura fin dall’inizio incoraggiano
il fenomeno ma non ci sono fondi neri come ritenuto indebitamente
da qualcuno, anzi sul fenomeno c’e una puntuale relazione
semestrale al Parlamento da parte degli uffici ministeriali
interessati (Direzione centrale polizia Criminale).
Gli organi del sistema di protezione: innanzitutto l’Autorita
Giudiziaria, che propone il sistema di protezione per i
collaboratori e decide se il soggetto e a rischio e se e
quali familiari necessitino di protezione. L’organo politico,
ossia la Commissione mista insediata presso il Ministero
dell’Interno e presieduta dal Sottosegretario con delega
alla polizia (attualmente on. Mantovano), che decide sulla
ammissione della proposta.
Il Servizio Centrale di Protezione (Ministero Interno) e
l’organo esecutivo, presieduto da un Questore o da un Generale
dei Carabinieri (alternanza triennale), controllato da governo
e forze politiche, che si occupa di dare attuazione all’intero
programma di protezione.
Procedura: Puo nascere con l’arresto di un criminale (il
caso dei fratelli Brusca, ed e l’ipotesi piu comune) che
decide di parlare oppure puo nascere con una collaborazione
spontanea indipendentemente da un arresto. L’Autorita Giudiziaria
fa la proposta di “protezione” al fine di avere notizie
utili, la Commissione decide sulla ammissione e gli uffici
ministeriali competenti mettono in atto il programma di
protezione. Il Servizio Centrale di Protezione provvede
all'attuazione degli speciali programmi di protezione e
di assistenza, ivi compresa la promozione delle misure di
reinserimento nel contesto sociale e lavorativo dei collaboratori
di giustizia e degli altri soggetti ammessi al programma,
formulati dalla Commissione Centrale di cui all'art. 10
del D.L. 15.1.91 n.8. Provvede inoltre all'attuazione delle
misure adottate, in casi di particolare urgenza, dal Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
a norma dell'art. 11 della legge n°82/91. A tal fine mantiene
i rapporti con le Autorita Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza,
nazionali ed estere, nonché con i competenti organi dell'Amministrazione
Penitenziaria e con tutte le altre Amministrazioni centrali
e periferiche eventualmente interessate. Attraverso 14 Nuclei
Operativi, con competenza regionale o interregionale, cura
la diretta attuazione delle misure di assistenza economica
contemplate nel programma e garantisce il necessario supporto.
Con
“l’intervista” il personale ministeriale prende conoscenza
diretta dall’imputato della sua intera esistenza, della
sua personalita, della disponibilita a collaborare etc….
Differente e lo status del testimone di giustizia (Legge
45 del 2001), ossia di colui che ha assistito ad un evento
delittuoso o ne e rimasto coinvolto ed ha pari bisogno di
protezione. I numeri: attualmente in Italia ci sono circa
900 collaboratori di giustizia, piu 5000 familiari; 70 testimoni
di giustizia piu 200 familiari. Perché il criminale collabora?
Quasi mai per motivi morali, sempre per i vantaggi connessi
alla protezione, soprattutto in presenza di figli minori.
Il collaboratore di giustizia puo avere permessi premio
dal Giudice di Sorveglianza e puo perfino essere messo in
liberta dopo aver scontato una certa misura della pena,
come previsto per legge. Il pentitismo ed il collaborazionismo
hanno permesso l’arresto di pericolosi boss come Toto Reina,
ma il problema della gestione di circa seimila persone esiste
. Ci si chiede al riguardo: la legge ed il sistema di protezione
funzionano? Il fatto che la legge originaria sia ancora
vigente e che sia poi stata modificata in vari punti lascia
pensare di si. Come
funziona la protezione? La prima fase e il trasferimento
(di solito di notte e dal sud al centro-nord) del personaggio
“pentito” e dei suoi familiari, che viene allontanato dalla
sua zona di origine e residenza (i familiari possono decidere
di non seguire il pentito). La seconda fase e il trapianto
del nucleo familiare in una nuova realta sociale dove sorgono,
soprattutto per i minori, problemi di lingua (spesso parlano
in dialetto), di rapporti umani, di amicizie, di parenti
abbandonati (Sindrome da sradicamento). I benefici possono
riguardare il lavoro, la scuola, l’arredamento e tutto il
necessario per una vita decente, a cui si aggiungono benefici
carcerari se il collaboratore deve scontare una pena. Per
un inserimento morbido dei pentiti nelle nuove realta si
preferisce la tecnica della mimetizzazione (il cosiddetto
lasciarli stare) per non dare visibilita al “trapianto sociale”.
Il problema piu grande e la mentalita dei pentiti (non sono
abituati a pagare le bollette, hanno comportamenti “strani”:
qualcuno ha perfino si cementato il giardino, altri stendono
i panni nell’androne del palazzo). Il contributo mensile
ai pentiti, che si aggiunge alla disponibilita di un appartamento
dignitoso, e parametrato al nucleo familiare, all’ indice
Istat sul costo della vita, alla misura degli assegni sociali
etc. La
“collaborazione si fonda su un contratto che viene stipulato
tra lo Stato ed il collaboratore di giustizia. Le lamentele
di qualche pentito (Memorabile il caso di un incatenato
di fronte alla questura Genova) trova fondamento in pretese
eccessive (una villa anziche un appartamento) e non concordate
nel contratto. Se il pentito continua e delinquere e inadempiente
dal punto di vista contrattuale. Il programma di protezione
contiene tutti gli elementi necessari a proteggere il collaboratore,
con la correlata gestione del nucleo familiare, che la legge
tende sempre a salvaguardare, in vista di una evoluzione
dello stesso grazie all’inserimento in un ambito sociale
piu civile. Documenti
di copertura: sono necessari per creare una nuova identita
del pentito (c’e un regolamento specifico in tale materia).
Se la nuova identita e bruciata, ossia svelata, si crea
un'altra identita, si va in un altro luogo, in un’altra
casa. Viene in pratica creata un’altra esistenza (dalle
vaccinazioni, alle scuole fino agli eventi piu recenti);
nei casi estremi sembra che si ricorra anche ad un mutamento
chirurgico della faccia. Quanto
dura la collaborazione? Fino a quando c’e una fattiva collaborazione
e fino a che esista un rischio per il pentito (decide al
riguardo l’Autorita Giudiziaria). A fine protezione, al
fine di un reinserimento sociale e nell’intento di evitare
che il soggetto torni a delinquere, viene a questo corrisposta
una somma di denaro, previa presentazione di un progetto
di reinserimento (cosa fare con i soldi della “liquidazione”,
che lavoro svolgere, come gestire l’economia familiare etc.)
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