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SPECIALE RIQUALIFICAZIONE TERZA FASE: molti dipendenti neolaureati del Ministero dell’Interno invocano una sentenza del TAR LAZIO per considerare utile il loro titolo di studio ai fini della procedura concorsuale in atto. Alle domande di partecipazione allegata spesso una diffida. La laurea in Scienze politiche e sociali considerata “specialistica”


Riqualificazione personale Ministero dell'InternoLa riqualificazione, come noto, ha sempre determinato un clima piuttosto caldo negli ambiti amministrativi pubblici destinatari della stessa, sia per la correlata e fisiologica conflittualità interpersonale tra dipendenti e sia per le critiche rivolte da molti interessati a taluni conteggi e procedure in essa previste.
Nell’attuale fase di riqualificazione, la terza per il personale del Ministero dell’Interno, il clima è reso particolarmente caldo da alcune novità di rilievo, prima tra tutte la massiccia presenza di neolaureati tra le file dei dipendenti contrattualizzati interessati, i quali vorrebbero riconosciuto il loro “fresco” titolo di studio ai fini del conteggio utile al passaggio di profilo. Va ricordato infatti che il bando per la terza fase di riqualificazione, contenuto nel Decreto Ministro dell’Interno del 30 novembre 2006, fissa al 16 ottobre 2006 la data di riferimento per il possesso di requisiti e titoli da far valere in sede di valutazione comparata tra i partecipanti, mentre la scadenza delle domande è fissata al 2 gennaio 2007. Questa data di riferimento per il possesso dei requisiti e dei titoli, individuata in un momento antecedente alla sessione autunnale per la discussione delle tesi universitarie, proprio per tenere la terza fase di riqualificazione distinta dall’effetto “tsunami” che avrebbe creato il recente e massiccio numero di lauree triennali conseguite dai dipendenti del Ministero dell’Interno, viene a determinare la impossibilita di concreta utilizzazione delle stesse ai fini della progressione in carriera attuata attraverso il procedimento riqualificatorio. Un secondo elemento, di particolare rilievo ai fini della questione de qua, e rappresentato da una decisione del TAR Lazio, che si è pronunciato su un ricorso presentato da una dipendente del Consiglio di Stato, estromessa dal novero dei destinatari della riqualificazione in quanto i suoi titoli erano posteriori alla data indicata dal bando e non coincidente con la data di scadenza per la presentazione delle relative domande e conteggi. Praticamente una situazione non troppo distante da quella ipotizzabile ora per la terza fase di riqualificazione del personale del Ministero dell’Interno. La citata sentenza che ha accolto l’istanza della ricorrente, dichiarando la illegittimità del bando, è la decisione della III Sezione del TAR Lazio n. 4771 del 16 giugno 2006. La sentenza 4771 del 2006 richiama, oltre ai principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art.97 Costituzione, la disposizione dell’articolo 2 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. Ad avviso dei giudici, la disposizione del bando, che, limitava l’accesso a coloro che possedevano i requisiti ed i titoli richiesti ad una certa data, differente da quella di presentazione delle relative domande di partecipazione, risultava in contrasto con tale articolo il quale esige che i requisiti prescritti dal bando di concorso “devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. Il TAR, in conformità con la prevalente giurisprudenza in materia, ha censurato inoltre il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e disparità di trattamento in relazione alla scelta temporale operata ed in particolare, la irragionevolezza della fissazione del requisito richiesto (oltre un anno e mezzo prima della pubblicazione del bando). Su questa base molti dipendenti del Ministero dell’Interno intenderebbero includere il punteggio della laurea nelle schede da inviare ai competenti uffici ministeriali, per poi impugnare il provvedimento amministrativo di diniego di tale valutazione. Su questo versante la situazione prospettata in ipotesi si discosta dal caso di specie affrontato dal TAR Lazio nella sentenza citata. Infatti in quella sede era impugnato tempestivamente (entro 60 gg. dalla pubblicazione o notifica) il bando di concorso e non il provvedimento ministeriale che del bando è attuativo. Il provvedimento di diniego del ministero risulterebbe peraltro, se parametrato al bando, pienamente legittimo, tale da giustificare una sentenza sfavorevole ai ricorrenti, che invece dovrebbero impugnare, per una verosimile possibilita di successo in giudizio, il bando di concorso, laddove lo ritengano lesivo delle proprie posizioni giuridico economiche. Altro aspetto di sicuro interesse e la presenza o meno di una motivazione specifica e congrua in riferimento alla scelta adottata dalle parti (datoriali e sindacali) nel fissare una data per requisiti e titoli differente da quella di presentazione delle relative domande. Nel caso trattato dal TAR Lazio questa motivazione non sembrava rinvenibile ed il lungo lasso di tempo tra data di riferimento per i requisiti e data ultima valida per la presentazione della domanda determinava una scelta del tutto arbitraria, foriera di ingiuste disparità, e pertanto sicuramente illegittima. Una terza questione che ha reso l’intero tema “riqualificazione” ancora più rovente è la eventuale valutazione del punteggio da attribuire alla laurea triennale alla luce delle definizioni di laurea generica e di laurea specialistica utilizzate in sede di procedura riqualificatoria. Essendo le due connotazioni parametrate alle materie di competenza del Ministero dell’Interno, sono in molti a ritenere la laurea in Scienze Politiche e Sociali più propriamente riconducibile, ratione materiae, alle lauree “specialistiche” e quindi valutabile con punti 8 anzichè 5. Se si intraprende questa linea, per coerenza, il punteggio andrebbe calcolato sulla data del 2 gennaio 2007, ma la forzatura di questa strategia è di tutta evidenza, ma sicuramente idonea a sollevare il problema nella sua interezza.. Insomma un gran bel pastrocchio che metterà a dura prova gli uffici ministeriali che dovranno valutare le domande dei partecipanti, con massima e particolare attenzione ai punteggi ed ai titoli forniti dal personale interessato alla selezione.
Va segnalato infine come gran parte dei dipendenti partecipanti a questa terza fase di riqualificazione intenda allegare alla domanda di partecipazione una Diffida nei confronti dell’Amministrazione dell’Interno affinchè consideri quale elemento di valutazione ai fini della attribuzione del punteggio anche il diploma di laurea conseguito entro il 2 gennaio 2007, con riserva di adire i competenti giudici a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Ed intanto si attende una presa di posizione di Amministrazione e Sindacati su una procedura che risulta sempre più complessa e rischia di essere ultimata alle calende greche, pur dando merito a quanti hanno reso possibile il completamento e la realizzazione delle precedenti due fasi di una riqualificazione, che in altre amministrazioni pubbliche non e mai decollata.

Riqualificazione
Sentenza del TAR Lazio III Sezione n.1441 del 16 giugno 2006
Riqualificazione
Bozza di Diffida
Riqualificazione
Stralcio dell’Accordo concertativo per la terza fase della Riqualificazione

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