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Assegni familiari: con la legge Finanziaria 2007 rideterminati i livelli di reddito e i relativi importi
I nuovi parametri a decorrere dal 1° gennaio 2007


Dal 1° gennaio 2007 sono in vigore, cosi come previsto dall'art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), i nuovi coefficienti per la determinazione degli importi degli assegni familiari. Lo ricorda in una circolare (la n.13 del 12 gennaio 2007) l'Inps - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, esplicitando le rilevanti modifiche apportate alla disciplina vigente in materia. Con la rimodulazione della maggior parte delle tabelle in vigore si è voluto, da un lato rendere più graduale il passaggio tra i vari livello di reddito, dall'altro aumentare l'importo della prestazione in esame. In particolare:

  • per i nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno;
  • per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili sono stati rideterminati i livelli reddituali e gli importi annuali dell’assegno ed è stato inoltre previsto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
  • per le altre tipologie di nuclei con figli gli importi dell’assegno sono stati rivalutati del 15 per cento.

(Assegno per il nucleo familiare)
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o apprendisti;

e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.

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