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Alcuni
dipendenti del Ministero di Giustizia hanno agito in giudizio
contro la propria amministrazione per ottenere il riconoscimento
del diritto alla corresponsione della 13^ mensilita' nella
misura pari alla normale retribuzione, inclusiva pertanto
della indennita' di amministrazione, a decorrere dal CCNL
1994/1997. Il Ministero della Giustizia, quale parte resistente,
ha eccepito sostanzialmente la illegittimita' di tale richiesta
richiamando il contenuto dell’articolo 17 del CCNL Ministeri
2001 che testualmente prevede che “ l’indennita' di Amministrazione
e' corrisposta per 12 mensilita'”. Il Tribunale di Pisa, sezione
monocratica del Lavoro, con sentenza 726 del 10 dicembre 2003,
depositata il 9 gennaio 2004, ha accolto, le richieste dei
dipendenti ministeriali condannando l’Amministrazione convenuta
a pagare le differenze retributive tra quanto corrisposto
e quanto avrebbe dovuto corrispondere agli interessati, computando
anche l’indennita' di amministrazione nel calcolo delle tredicesime,
nel limite della prescrizione quinquennale alla data della
notifica del ricorso, oltre agli interessi. Compensate integralmente
le spese delle parti.
Il
giudice pisano ha rilevato preliminarmente, con richiamo alla
gerarchia delle fonti ordinamentali, come, nel caso in cui
un istituto giuridico trovi puntuale disciplina nella legge,
la contrattazione collettiva debba cedere il passo al disposto
normativo. Dopo aver ripercorso la genesi storica dell’istituto
della 13^ mensilita', riconducibile al CCNL Industria del
5 agosto 1937, poi esteso in modo “efficace” erga omnes con
DPR 1070 del 1960 come gratifica natalizia “da calcolare sulla
base della retribuzione globale mensile di fatto”, il giudice
del lavoro ha individuato la fonte originaria della tredicesima
mensilita' per gli statali nell’articolo 7, II comma, del
DLCPS 25.10.1946 n. 263, che stabilisce la commisurazione
della stessa al “trattamento economico complessivo spettante
alla data suindicata, per stipendio, paga o retribuzione e
indennita' di carovita.” La disamina del giudice adito evidenzia
come, dopo il D.Lgs.29 del 1993, l’articolo 29 del CCNL del
1994 abbia previsto una nuova articolazione della retribuzione
(trattamento fondamentale e trattamento accessorio) e soprattutto
come il Consiglio di Stato abbia pacificamente considerato
il carattere retributivo, quindi assimilabile allo stipendio,
della tredicesima mensilita' (decisioni nn.6032 e 485 del
2002 e adunanza Comm. Speciale del Pubblico Impiego 20.01.1997).
L’articolo 3 del CCNL Ministeri del 26 luglio 1996, nel disporre
la corresponsione dell’indennita' di Amministrazione per dodici
mesi, sembrerebbe invece norma destinata a contraddire in
modo rigoroso il petitum dei ricorrenti, ma sul punto le valutazioni
del Tribunale del lavoro toscano propendono per una interpretazione
in base alla quale la disposizione de qua non risulterebbe
finalizzata ad escludere tale indennita' dal computo della
tredicesima altrimenti si verrebbe a porsi in contrasto con
l’integrazione all’articolo 33 del CCNL Ministeri 16 .02.1999,
operata dall’art.17, XI c. del CCNL 16.5.2001, ove viene riaffermato
il carattere della indennita' di cui trattasi, “di generalita'
e di natura fissa e ricorrente”.
Sulla
base di tale sentenza alcuni sindacati hanno avviato la raccolta
di adesioni per presentare analoghi ricorsi contro il Ministero
dell’Interno, previo esperimento del rituale tentativo di
conciliazione.
Il testo della sentenza del Tribunale di Pisa
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