La vicenda è piuttosto lunga ed occorre ripartire dalle origini o quasi. Con sentenza n.225 del 1998 il TAR LAZIO I Sez. Ter accoglieva il ricorso n.4755 del 1992 presentato da numerosi dipendenti del Ministero dell’Interno (Santini D. ed altri) appartenenti alle qualifiche di Responsabile Ufficio Copia - Operatore Cifra (RUCOC) e di Responsabile di Archivio – Operatore Cifra (RAOC) sempre di V° livello. Con tale decisione il Tribunale dichiarava illegittimo il silenzio rifiuto dell’Amministrazione formatosi sulle rituali diffide dei dipendenti interessati.
Non avendo avuto alcun esito la successiva diffida ad adempiere dell’avvocato patrocinante il personale in parola e rivolta all’amministrazione dell’Interno affinché desse esecuzione alla citata sentenza, è stato necessario (siamo nel 1998) impugnare l’inerzia del Ministero con un ulteriore ricorso al medesimo TAR Lazio. Il legale che cura gli interessi dei dipendenti ha comunicato di aver presentato piu' volte istanza di sollecito per la definizione del ricorso di cui trattasi ed oggi, finalmente (si fa per dire!) ecco la sentenza N.3355 del 17 aprile 2007. Con tale decisione la sezione I Ter del Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto le motivazioni addotte dal personale ricorrente a sostegno della richiesta applicazione dell’articolo 36 del DPR 340 del 1982 , richiamando peraltro un precedente giurisprudenziale costituito dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI n. 3128 del 25 maggio 2006. Al riguardo va ricordato che una situazione giuridico amministrativa non dissimile, e riguardante l’applicazione dell’articolo 35 del DPR 340 del 1982 (per gli ex RUOA VII livello) dopo TAR, Consiglio di Stato, e Revocatoria straordinaria ex art.395 c.p.c., era approdata anche alla Corte di Giustizia europea, ma purtroppo senza esito!
Tornando alla presente questione, i giudici di Piazza Nicosia hanno sottolineato il carattere transitorio della disposizione invocata che non poteva essere applicata al personale che”all’interno dello stesso decreto, era destinatario del distinto beneficio dell’ottenimento del V livello in coincidenza del sopravvenuto maturare di 8 anni di anzianità, ma non dell’ulteriore beneficio dell’avanzamento al VI livello in applicazione dell’art.36, riguardante appunto solo il personale già inquadrato nel V livello alla data del 25 giugno”.
Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, diversamente opinando, l’art.36 perderebbe la sua natura di previsione transitoria e conferirebbe a regime un duplice beneficio di passaggio, in progressione, a ben due diversi superiori livelli, al personale privo della prescritta anzianità di 8 anni nelle qualifiche di coadiutore del ruolo archivio e coadiutore dattilografo, in contrasto con l’ordinamento che prevede passaggi di livello solo mediante apposite sezioni concorsuali.
Nel respingere definitivamente il ricorso il TAR LAZIO ha compensato integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Link alla Sentenza del Consiglio di Stato VI SEZ. n. 3128 del 25 maggio 2006 che ha accolto il ricorso in appello del Ministero dell’Interno avverso la decisione del TAR LAZIO –Sez. Latina che, con decisione n.345 del 28 marzo 2001 aveva accolto le motivazioni dei dipendenti che invocavano l’applicazione dell’art.36 del DPR 340 del 1982:
LA SENTENZA
Il quadro suesposto, in particolare i precedenti giurisprudenziali negativi e la sopravvenuta procedura di “riqualificazione” intervenuta nel Ministero dell'Interno, inducono a ritenere definitivamente chiusa questa storia giudiziaria, obiettivamente amarissima. Resta tuttavia fermo che, chiunque abbia speranze o volontà di intraprendere un ricorso in appello contro tale decisione, è libero di rivolgersi individualmente o in gruppo, a proprie spese, all'avvocato Claudio Staderini (06-39730085) o ad altro legale di sua fiducia per promuovere ulteriore azione di grado superiore (Consiglio di Stato) a tutela dei propri interessi. La sentenza del TAR LAZIO 3355 del 17 aprile 2007 è esposta nella bacheca del comirap nel corridoio dell'ascensore montacarichi. |