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Ammessa anche la prova delle registrazioni audio per dimostrare la presenza di mobbing in ambito lavorativo. Così la Corte di Cassazione
con sentenza n.10430 dell’8 maggio 2007


MobbingLa registrazione può concorrere a provare il mobbing o comunque le vessazione che un lavoratore subisce in ambito lavorativo e che lo inducono a lasciare il posto. La registrazione, pur non essendo prova piena, non preclude al giudice di avvalersi di tale strumento probatorio ai fini della ricostruzione della situazione di fatto alla base di un contenzioso di lavoro.
Per quanti subiscono molestie di tipo psicologico in ambito lavorativo, quindi è possibile dimostrare la presenza di condizionamenti e pressioni da parte del proprio datore di lavoro, del dirigente o anche del semplice collega, utilizzando anche le registrazioni audiofoniche. In questa direzione va una recente sentenza della Cassazione (n.10430 dell’8 maggio 2007) che, respingendo il ricorso di un'azienda ha sancito la legittimità dell'utilizzo, come fonte di prova, delle registrazioni.
Nel caso specifico, una dipendente si era dimessa a seguito di ingiurie e molestie che aveva ricevuto in ufficio ed aveva per questo richiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno per essere stata sostanzialmente costretta a lasciare un ambiente di lavoro divenuto per lei invivibile ed ostile.
La parte resistente aveva confutato l’ammissibilità come fonte di prova delle registrazioni. La corte di Appello, infatti, per riconoscere alla donna un risarcimento di oltre 8.000 euro aveva utilizzato come fonte di prova una cassetta registrata da cui emergeva un clima di particolare ostilità nei confronti della donna in relazione ad una richiesta di ferie.
I giudici del Palazzaccio hanno confermato la decisione dei giudici d'appello chiarendo che, in caso di controversie di lavoro, non può essere preclusa "la ricostruzione del contenuto della registrazione" se questa contiene "elementi gravi, precisi e concordanti".
Nel respingere il ricorso i Giudici di piazza Cavour hanno sottolineato che "le statuizioni del giudice di appello sono condivisibili e non in contrasto con l'art. 2712 del c.c. giacche' la contestazione della società ha riguardato le risultanze della registrazione valutate dallo stesso Giudice in base ad elementi presuntivi quali l’atteggiamento di particolare ostilita' posto in essere " del datore di lavoro " in reazione alla richiesta di ferie della dipendente ed alla minaccia di denuncia ai carabinieri per contestati ammanchi di cassa nel caso in cui l'impiegata avesse presentato la lettera di dimissioni".
L'accertamento compiuto dal giudice di merito che ha ammesso la registrazione tra le prove contro l'azienda appare pertanto adeguatamente motivato, legittimo e condivisibile.

Art. 2712 del Codice civile Riproduzioni meccaniche

Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

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