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Infortunio in itinere: pausa caffè troppo lunga? Per la Suprema corte di Cassazione (sentenza 18 luglio 2007, n.15973) interrotto il nesso di causalità si perde il diritto all'indennizzo Inail


Corte Suprema di CassazioneUna sosta prolungata al bar, per un caffè, effettuata durante il percorso che il prestatore di lavoro compie nel tragitto che separa il luogo di lavoro da una determinata destinazione può essere causa, in tema di infortunio in itinere, della perdita del diritto all'indennizzo Inail.
Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione civile con sentenza n.15973 del 18 luglio 2007 rilevando che in caso di incidente stradale lungo il percorso per tornare a casa dal lavoro, una sosta troppo lunga al bar, interrompe il nesso di causalità. Una pausa prolungata, così, fa perdere al lavoratore il diritto di ricevere l'indennizzo dall'Inail.

Come già visto in altre occasioni, con articoli ed approfondimenti prodotti dalla redazione del Comirap, molte sono le sfumature legate a questa particolare materia disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo 38 del 2000 che così recita:

"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
- qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida."

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