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| RITARDO
PER COLPA DELL’AUTOBUS? NESSUNA TRATTENUTA A CARICO DEI DIPENDENTI
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| I
giudici della Corte di Cassazione – sezione Lavoro – hanno
sentenziato che non e' sanzionabile con una trattenuta sulla
retribuzione un ritardo da parte del dipendente per raggiungere
il posto di lavoro nel caso in cui questi si muova con mezzi
pubblici. La decisione si fonda sulla motivazione che un ritardo
lieve e' ammissibile, in quanto collocabile chiaramente nell’ambito
di quelle oscillazioni che sono proprie di ogni mezzo di trasporto
pubblico soprattutto nelle citta a frequente congestione da
traffico.
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