La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito con sentenza del 29 novembre 2007, n. 24905, che “fermo restando il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»), ove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva, la quale ha per un verso carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla mancata fruizione del riposo (e quindi dall’espletamento di un plus di lavoro con mancata ricostituzione delle energie psicofisiche e ridotta possibilita di dedicarsi ad attività ricreative o relazioni familiari e sociali), e per altro verso costituisce erogazione di indubbia natura retributiva (v. Cass., 25 settembre 2004 n. 19303; 19 maggio 2003 n. 7836).
Alla luce del ricordato principio di diritto il motivo è fondato nei limiti della misura della indennità sostitutiva, a nulla rilevando il mancato ottemperamento del lavoratore agli inviti a fruire delle ferie. Nulla, invece, è dovuto al di là della citata indennità sostitutiva, in primo luogo perché l’accertato rifiuto del lavoratore a usufruire delle ferie è idoneo ad escludere responsabilità per danni ulteriori rispetto a quelli coperti dalla indennità sostitutiva delle ferie non godute e, inoltre, perché non risulta comunque dedotto e provato un danno ulteriore rispetto a quello che l’indennità è destinata a ristorare”.