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La Corte suprema riconosce l'infortunio in itinere del lavoratore dipendente anche se avvenuto nel corso della pausa pranzo
di Valeria Bordi


Corte Suprema di CassazioneLa decisione non è di poco conto e riguarda l’infortunio in itinere subito dal lavoratore nel corso della pausa pranzo. Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un bancario che si era recato a casa durante una pausa pranzo, utilizzando un motorino, a bordo del quale era stato poi investito, riportando lesioni piuttosto gravi. Probabilmente l’impiegato non ricordava il vecchio adagio latino che suggeriva “post prandium stabis, post cenam ambulabis”, preferendo invece la deambulatio post prandiale piuttosto che quella serale.
I giudici di Palazzaccio hanno stabilito, con la sentenza n. 25742 del 10 dicembre 2007, che il caso in parola debba essere valutato ai fini della tutela assicurativa come infortunio in itinere, sulla base di una duplice considerazione: il lavoratore disponeva di una sola ora per il pranzo e la banca non era dotata di una mensa interna.

Estratto della decisione:
“……….questa Corte ha ripetutamente affermato che detto infortunio è indennizzabile solo quando l’uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell’ipotesi in cui il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l’uso del mezzo pubblico (Cass. n. 15068/2001, n. 7208/2001).
Dunque anche per la tutela assicurativa dell’infortunio in itinere vale la regola generale per cui per rischio elettivo, che esclude l’occasione di lavoro, si intende una condotta del lavoratore avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducibile, esercitata per ragioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa (Cass. n. 11950/2005, n. 18980/2003); di conseguenza non costituisce rischio elettivo l’uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e per tornare alla propria abitazione quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando, come nel caso di specie, il lavoratore nello spazio di un’ora di pausa pranzo, deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro».
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