Quali sono festività religiose in Italia? La domanda è di quelle semplici che può tuttavia mettere in difficoltà un lavoratore dipendente poco informato.
Partiamo dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, che ha per oggetto il “Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121. In base a tale decreto sono festività religiose: tutte le domeniche; il1° gennaio, Maria, Santissima Madre di Dio; il 6 gennaio, Epifania del Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; il 1° novembre, tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria; il 25 dicembre, Natale del Signore; il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.
L’Epifania aveva cessato di essere festività con effetti civili in base alla legge 5 marzo 1977, n. 54 ma poi era rientrata nel novero delle festività proprio ai sensi della richiamata normativa del 1985.
La legge 54 del 1977, recante disposizioni in materia di giorni festivi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63, disponeva infatti la cessazione del connotato di festività con effetti civili ai seguenti giorni: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.
Fissato il divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.