Con sentenza del 13 febbraio 2008 n. 3514, la Corte di Cassazione - Sezione lavoro - si è pronunciata in merito al ricorso presentato da un lavoratore con il quale lo stesso richiedeva il riconoscimento del diritto al computo nelle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) del compenso per il lavoro straordinario svolto con continuità.
La Corte si è pronunciata rilevando che in tema di lavoro straordinario, la circostanza che esso sia prestato in maniera fissa e continuativa non è sufficiente a trasformare la natura della prestazione lavorativa resa oltre l'orario normale in prestazione ordinaria, salvo che, alla stregua di una corretta indagine di fatto riservata al giudice di merito, non risulti una "specifica" volontà delle parti intesa ad ampliare l'orario normale di lavoro conglobandovi lo straordinario fisso e continuativo, nonché a trasformare il relativo compenso in retribuzione ordinaria utile ai fini del calcolo delle spettanze la cui quantificazione debba essere effettuata con riferimento ad essa. Ne consegue che, in mancanza della prova di una siffatta deroga pattizia, il compenso per il cosiddetto straordinario fisso non è computabile nel calcolo degli istituti indiretti (quali le spettanze per ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi settimanali).
Il testo della sentenza