La dipendente protagonista del caso è una dottoressa milanese che, assente dal lavoro per malattia, si è recata in televisione per cantare nella trasmissione “i fatti vostri”. La società dalla quale dipende la dottoressa con l’hobby del canto, una volta venuta a conoscenza del fatto, procede al licenziamento, che diventa oggetto di una causa di lavoro che approda nelle sezioni del “Palazzaccio romano”.
La suprema corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento, confermato in primo grado dal tribunale e respinto invece in secondo grado “perché il cantare in tv non pregiudicherebbe la guarigione”.
Nel confermare tale verdetto, la Cassazione ha assunto un'intepretazione della normativa applicabile del tutto nuova. "In ordine al criterio della compatibilità con lo stato di malattia dell'esercizio di altre attività lavorative e non lavorative, allorché non pregiudichino la guarigione o la sua tempestività (amatoriali, hobbistiche e persino sportive) - spiega la sentenza - va detto che, una volta escluso il pregiudizio per la pronta ripresa del lavoro, il carattere amatoriale di una prestazione da parte di una persona avvezza a cantare anche in teatro, è espressione dei diritti della persona, con esclusione della violazione dei principi di correttezza e buona fede.
La sentenza 5106 del 27 febbraio 2008 della suprema corte desta in effetti qualche perplessità in quanto focalizzata esclusivamente sul rapporto attività canora e guarigione della dipendente, laddove andava forse valutata in via preliminare la compatibilità tra lo stato di malattia, ostativo alla presenza sul posto di lavoro, e lo svolgimento di un’attività artistica, per la quale è da presumere una condizione accettabile di salute. In altri termini sembra difficile conciliare uno stato di salute inabilitante per l’attività lavorativa quotidiana con la presenza in uno spettacolo televisivo, per di piu resa oltremodo impegnativa da una prestazione canora.