
Primo passaggio per chi ritenga di aver subito un torto dalla Pubblica Amministrazione è quello di conoscere o individuare quale giudice debba essere adito per ottenere giustizia e rimuovere il trattamento giuridico e/o economico indebitamente patito. Non sempre il compito è agevole ma la giurisprudenza esercita al riguardo una funzione chiarificatrice dell’esatto contenuto della legislazione e dei contratti in materia. Per quanto riguarda gli appartenenti al corpo dei vigili del Fuoco, una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 4290 del 20 febbraio 2008, ha fatto definitiva chiarezza sulla competenza a dirimere le controversie riguardanti lo status di “pompiere”. Il collegio, presieduto da G. Prestipino e con relatore G. Vidimi, ha puntualizzato che tali controversie, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 254 del 2004 (il quale ha inserito il comma 1 bis nell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001), che ha previsto il regime di diritto pubblico per il suddetto rapporto, siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della suddetta legge. Non rileva, infatti, ai fini della giurisdizione, la data di cessazione del regime transitorio previsto per il trattamento giuridico ed economico, di cui agli artt. 2 e 4 della suddetta legge.