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Dal 15 maggio 2008 in vigore il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Con 306 articoli e 51 allegati tecnici abrogate le ormai familiari 626 e 494
di Massimo Geria


Sicurezza nei luoghi di lavoroIniziamo con un benvenuto al novello decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e un addio - considerata la contestuale abrogazione - delle più note norme in materia, tra cui la 626 e 494.
Dal 15 maggio 2008, infatti, la nuova norma sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° aprile 2008, entrerà in vigore a seguito della pubblicazione avvenuta sul supplemento ordinario n.108 alla Gazzetta ufficiale n.101 del 30 aprile 2008.

Un codice unico che coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti attualmente in vigore: il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547; il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n.164; il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, fatta eccezione per l'articolo 64; il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277; il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626; il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493; il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494; il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.187; gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123.

Tra le novità introdotte:

• obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
• sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza (arresto fino a 18 mesi e sanzione amministrativa fino a 24 mila euro per il datore di lavoro che non rispetta le norme previste dal nuovo testo);
• nei casi più gravi di incidenti con feriti/morti con colpa dell'azienda sospensione dell'attività, sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro ed interdizione alla collaborazione con la pubblica amministrazione;
• responsabilità dell'appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici;
• estensione delle tutele ai lavoratori flessibili;
• istituzione dei c.d. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di dipendenti.

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