Il Consiglio di Stato, VI sezione, con decisione n. 2909 il 12 giugno 2008 ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto da alcuni dipendenti del ministero dell’Interno. In tale sede era stato chiesto dagli odierni appellati l'annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per la copertura di 92 posti di collaboratore informatico (posizione economica C1), indetta con decreto direttoriale del 3.5.2004 nella parte in cui li vedeva collocati in una posizione non utile ai fini del conseguimento dell’(auspicato) miglior inquadramento.
Con la sentenza appellata i giudici di prime cure avevano accolto il ricorso ritenendo fondata la censura volta a dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato posto che l’amministrazione non aveva applicato il terzo criterio di attribuzione del punteggio previsto dall’art. 5 del bando applicando invece quello relativo all’età anagrafica dei concorrenti.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale.
La sentenza del Consiglio di Stato