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Detrazione fiscale anno 2008: entro il 30 settembre 2008 i lavoratori dipendenti devono comunicare alla Amministrazione di appartenenza dati anagrafici e codice fiscale dei familiari fiscalmente a carico


Ai sensi della Legge Finanziaria 2008 i lavoratori dipendenti devono comunicare alla Amministrazione presso la quale prestano servizio dati anagrafici e codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. La richiesta è obbligatoria ed in mancanza di tale comunicazione entro il 30 settembre 2008, verranno revocate d’ufficio le detrazioni per carichi di famiglia.
Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono redditi inferiori a €. 2.840,51. Si raccomanda di provvedere ad inoltrare la comunicazione alle DPT, o al proprio ufficio di servizio, o trasmesso per posta alla DPSV territoriali di appartenenza nel più rapido tempo possibile con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti per i quali si intende avvalersi delle detrazione. Tutto ciò al fine di evitare spiacevoli sorprese consistenti nella revoca delle detrazioni con conseguente diminuzione della già magra retribuzione percepita.

Le detrazioni per i familiari di cui all’art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d’imposta se il lavoratore dipendente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l’anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili. Ai soli fini della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:
• retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
• Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti resi del coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all’estero. Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all’estero.
Si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all’estero. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario , in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Secondo i principi generali, la detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.
I figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104. Altri familiari a carico – si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui:
• In mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
• I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali – ad esempio i nonni
• Gli adottanti
• I generi e le nuore
• I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)
• Il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato. (V.B.)

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