Con la sentenza 47096 del 20 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro l'assoluzione di un datore di lavoro che aveva letto le e-mail aziendali di una dipendente, in seguito licenziata per via dei contenuti delle stesse. La disamina del ricorso si è accentrata prevalentemente sul presupposto dell'assoluzione, ossia sul principio che la "proprietà del mezzo di comunicazione violato è dell’azienda".
La Suprema Corte ha argomentato che in azienda era stabilito che i dipendenti comunicassero la password al superiore gerarchico, sia pure in busta chiusa: proprio questo particolare renderebbe i superiori non penalmente perseguibili. Infatti, si legge nelle motivazioni, l’articolo 616 del Codice penale punisce "la condotta di chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta". Inoltre "quando il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica dell’accesso". Il combinato delle due disposizioni appare riconducibile a pieno al caso di specie. Infatti le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente erano a conoscenza anche dell’organizzazione aziendale essendone prescritta la comunicazione al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche in caso di mera assenza del dipendente. Insomma, ciò che fa cadere la responsabilità penale è la legittimazione all’uso del sistema informatico o telematico che può dipendere "non solo dalla proprietà, ma dalle norme che regolano l’uso degli impianti".