A Roma si dice “quando ce vo’, ce vo’” e la cosa vale pure per i superiori gerarchici, anche se dirigenti. E’ possibile infatti lamentarsi con il capo di un collega manesco anche dandogli del pazzo. Soprattutto quando questo, nel corso di banali discussioni di lavoro, perde la pazienza e arriva facilmente alle mani. Non si rischia, in questo caso, una condanna per diffamazione. Quindi via libera agli sfoghi, anche con i superiori, se questi risultano “troppo esuberanti” negli scambi di vedute attinenti al lavoro. In tal senso la Corte di Cassazione (sentenza 16780 del 23 aprile 2008).
La diffamazione, secondo il nostro Codice Penale, è il delitto previsto dall'art. 595 secondo cui: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa e recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.