La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 595 del Codice Penale secondo cui “Chiunque comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Commette invece il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.
Questo rischia il capoufficio che ingiuria o diffama un proprio dipendente o collaboratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 6758 del 17 febbraio 2009, ha confermato la condanna nei confronti del Presidente di una cooperativa che aveva mandato una raccomandata a un dipendente nella quale si leggeva: “è penoso constatare l’utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro”.
“In tema di ingiuria in ambito lavorativo”, si legge nel passaggio chiave delle motivazioni, “Il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendete lavoratore o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana. Esattamente il giudice di appello ha negato che il linguaggio corrente, nei suoi eccessi verbali, consenta l’uso di espressioni che travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare”. Questa la motivazione degli ermellini che hanno fornito così una chiave di lettura al tema dell’ingiuria in ambito lavorativo. Per l’autorevole consesso di piazza Cavour espressioni del tipo di quelle usate nel caso di specie (penoso, mezzucci, mezze maniche, fregare il proprio datore di lavoro) contengono un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e intaccano la figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che va oltre la legittima attività di critica e di correzione.